Questa trascrizione deriva dalla pubblicazione dell'Ufficio Palio presentata nel 2021. La pagina editoriale del volume dichiara che il Regolamento è stato approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 99 del 17 giugno 2019 e n. 224 del 28 novembre 2019.
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REGOLAMENTO
PER IL PALIO
REGOLAMENTO PER IL PALIO
Con questa pubblicazione si licenzia il nuovo Regolamento per il Palio,
approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 99 del 17.6.2019 e n.
224 del 28.11.2019
Il Sindaco
Luigi De Mossi
Progetto: Ufficio Palio
Grafica: Michela Bracciali
Foto di copertina: Christian De Santi
In copertina: un omaggio a Cesare Olmastroni
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righe 683–728
Parte III — Regolamento per il Palio › Nota documentale
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Le tradizionali corse del Palio, con le quali il popolo senese, avente nelle
storiche sue Contrade l’espressione più pura e più caratteristica, solennizza le
ricorrenze religiose della Visitazione e dell’Assunzione in cielo di Maria Vergine,
Signora e Patrona della Città, si effettuano nel “Campo” il 2 luglio ed il 16 agosto
di ogni anno.
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righe 735–744
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 1
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Al di fuori delle ricorrenze indicate nel precedente articolo, possono essere
effettuati Palii straordinari in occasione di circostanze, avvenimenti e ricorrenze
di particolare rilievo e ciò solo su iniziativa del Sindaco, della Giunta Comunale
o del Consiglio Comunale ovvero su richiesta del Magistrato delle Contrade, di
Enti e Comitati cittadini, rivolta tempestivamente al Sindaco entro il termine
del 31 marzo di ogni anno.
È possibile derogare al termine del 31 marzo esclusivamente in caso di
avvenimenti ed eventi straordinari ed eccezionali che siano accaduti dopo tale
data.
Tanto l’iniziativa dell’Amministrazione Comunale, quanto le richieste
suaccennate (queste ultime se ritenute dalla Giunta Comunale non
manifestamente infondate) vengono, dal Sindaco, al più presto comunicate
alle Contrade tramite il loro Magistrato, il quale provvederà a consultare tutte
quelle che non abbiano in corso punizioni definitive di esclusione, di cui all’art.
97 lett. c) raccogliendo le adesioni, che sono volontarie, ma irretrattabili.
Solo se vengono raccolte almeno dieci adesioni il Consiglio Comunale decide
sulla effettuazione o meno del Palio Straordinario ed in caso affermativo il
Sindaco notifica entro cinque giorni la detta decisione alle diciassette Contrade,
consentendo a quelle che avevano in precedenza negato la loro adesione o che
si erano astenute da qualsiasi pronunciamento in merito, di fare conoscere la
loro rinuncia o adesione definitiva ed irretrattabile mediante comunicazione
scritta rivolta entro dieci giorni al Sindaco ed al Magistrato delle Contrade.
Le Contrade che non faranno pervenire tale decisione, nel termine di tempo
sopra disposto, saranno considerate definitivamente rinunciatarie.
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righe 745–783
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 2
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Spetta all’Autorità Comunale dare l’annuncio al pubblico di ogni Palio
ordinario o straordinario.
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righe 784–790
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 3
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Le Contrade sono diciassette e cioè: Aquila, Bruco, Chiocciola, Civetta, Drago,
Giraffa, Istrice, Leocorno, Lupa, Nicchio, Oca, Onda, Pantera, Selva, Tartuca,
Torre e Valdimontone.
I loro stemmi e colori risultano dall’allegato A) del presente Regolamento.
Ad ogni Palio partecipano dieci delle diciassette Contrade. Per la
determinazione di esse nei Palii ordinari, si segue la regola stabilita dal Bando
del Magistrato di Biccherna del dì 21 gennaio 1720 (stile senese).
Hanno diritto a partecipare ad un Palio ordinario le sette Contrade che non
presero parte a quello corrispondente dell’anno innanzi ed il loro numero viene
completato mediante sorteggio fra le altre che vi parteciparono, tenuto conto
anche delle eventuali rinunce di cui all’art. 6.
Per i Palii straordinari di cui all’art. 2, le dieci Contrade che partecipano alla
corsa sono sorteggiate con le modalità di cui all’art. 27.
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righe 791–812
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 4
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I Palii straordinari non modificano i diritti delle Contrade per la partecipazione
a quelli ordinari.
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righe 813–819
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 5
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In conformità di quanto è stabilito dal citato Bando del Magistrato di
Biccherna del dì 21 gennaio 1720 (stile senese) la partecipazione delle Contrade
ai Palii ordinari è volontaria.
È quindi in piena facoltà delle Contrade di rinunciare al diritto acquisito di
correre, o di astenersi dall’esperimento della sorte, purché ne rendano edotta
per iscritto l’Autorità Comunale almeno dieci giorni prima dell’inizio delle
operazioni di cui all’art. 20 e seguenti.
Non è ammessa alcuna rinuncia condizionata, o a favore di altra Contrada.
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Soltanto nell’eventualità che le rinunce non permettano di raggiungere il
numero prescritto dal terzo e quarto comma dell’art. 4 - mentre le Contrade che
non avrebbero avuto diritto di partecipare alla corsa lo acquistano senz’altro
- si procede ad un sorteggio fra le rinuncianti, per determinare quali di esse
divengano obbligate a parteciparvi al fine di completare il numero anzidetto.
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righe 820–848
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 6
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La soprintendenza e la direzione dei Palii, sia ordinari che straordinari,
spettano esclusivamente all’Amministrazione Comunale. La Giunta Comunale
nomina una Deputazione composta di tre membri, la quale esercita le attribuzioni
conferitele dal presente Regolamento ed in genere coadiuva l’Amministrazione
Comunale nelle funzioni suddette.
Per la nomina di tale Deputazione la Giunta Comunale si avvale della
segnalazione non vincolante presentata dal Magistrato delle Contrade,
individuando preferibilmente i nominativi delle Contrade non partecipanti al
Palio di riferimento.
Nell’espletamento dei suoi compiti la Deputazione della Festa si avvale della
collaborazione di tre Ispettori della Pista, nominati con le stesse modalità dei
Deputati della Festa.
La Giunta Comunale con apposito atto nomina i Deputati della Festa, gli
Ispettori della Pista, i Giudici della Vincita e il Maestro di Campo.
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righe 849–870
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 7
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In considerazione delle finalità del Palio come celebrazione cittadina e dello
spirito che lo anima, è vietato di promuovere pubblici concorsi, lotterie, od altre
iniziative che possano far sorgere interessi economici aventi qualsiasi riferimento
al Palio, o alle sue fasi ed alle operazioni inerenti.
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righe 871–881
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 8
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Le Contrade sono Enti autonomi, e come tali provvedono alla loro
amministrazione e svolgono la loro attività in modo indipendente,
conformandosi alle norme portate dai propri Capitoli o Statuti ed ispirandosi
alle antiche tradizioni.
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Le loro insegne, bandiere, stemmi, imprese, costumi e raffigurazioni singole o
collettive non possono essere riprodotte ed esposte al pubblico, o diffuse, senza
la preventiva autorizzazione della Contrada interessata e del Magistrato delle
Contrade. I contravventori sono perseguiti nei modi di legge.
L’alto patrocinio delle Contrade, come istituzione di cospicuo interesse
cittadino, spetta al Comune di Siena.
In occasione del Palio, le Contrade sono tenute all’osservanza delle
prescrizioni comunali in tutto ciò che si riferisce alla parte preparatoria ed al
regolare e decoroso svolgimento della celebrazione.
In caso di inosservanza, le Contrade sono passibili di sanzioni, secondo il
disposto dagli artt. 97 e seguenti.
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righe 887–918
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 9
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Ferma restando l’autonomia delle Contrade, è ammessa, in via eccezionale,
la nomina di un Commissario incaricato della ricostituzione del Seggio e della
temporanea reggenza, nei soli casi seguenti:
a) quando venga a mancare il Seggio e agli appartenenti alla Contrada,
malgrado i formali inviti scritti del Comune, da affiggersi presso la sede per tre
volte di seguito e per dieci giorni ciascuno, non riesca possibile la ricostituzione,
e gli appartenenti stessi invochino tale provvedimento, o con la loro inerzia lo
rendano indispensabile;
b) quando si verifichi da parte della Contrada una assoluta e ingiustificata
inattività che si prolunghi per almeno un triennio, cosi che il Seggio in carica
debba considerarsi decaduto.
Nei casi sopra previsti, il Magistrato delle Contrade è chiamato ad esprimere
parere sulla necessità del provvedimento.
La nomina del Commissario, da scegliersi fra persone esperte di vita
contradaiola, su una terna di nomi proposti dal Magistrato delle Contrade, è di
esclusiva competenza della Giunta Comunale.
La gestione straordinaria non può superare la durata di tre mesi. Qualora
entro tale periodo il Seggio non sia stato ricostituito e la situazione permanga
invariata, si procederà alla nomina di un altro Commissario, rinnovando la
procedura sopra stabilita.
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righe 919–955
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 10
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash c5a2fd75dd11…
Il Comune, in tutti quei rapporti che riguardano collettivamente le Contrade,
corrisponde con esse a mezzo del loro Magistrato.
Però per questioni urgenti riguardanti lo svolgimento del Palio, l’Autorità
Comunale può indire riunioni alle quali debbono partecipare, insieme, Priori e
Capitani.
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righe 956–966
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 11
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È dovere di ogni Contrada notificare con lettera ufficiale al Comune la
formazione del proprio Seggio, indicando il cognome, nome e la residenza di
ciascuno dei membri che lo compongono, nonché la carica rispettivamente
coperta.
La comunicazione deve essere fatta volta a volta che si proceda alla
ricostituzione totale, o a parziali cambiamenti, ma in ogni modo, entro il 31
maggio di ciascun anno deve essere rimesso un completo elenco, aggiornato
a tale data.
La rappresentanza della Contrada nei confronti del Comune non può essere
esercitata ove manchino le comunicazioni sopra prescritte.
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righe 967–983
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 12
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L’Amministrazione Comunale riconosce nel Priore il Capo ed il legittimo
rappresentante della Contrada e corrisponde quindi con esso per tutto quanto
possa riguardare la Contrada medesima, salvo il disposto dell’art. 11 per gli
affari di interesse collettivo.
Pur tuttavia corrisponde direttamente col Capitano per ciò che concerne le
operazioni tutte riferentesi allo svolgimento di ogni Palio.
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righe 984–994
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 13
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 85ec0116150d…
Entro il mese di maggio di ogni anno le Contrade debbono notificare
all’Autorità Comunale, con lettera ufficiale, la nomina del Capitano, per
l’approvazione.
Decorso tale termine senza che abbia luogo la notifica, o quando la nomina
non venga approvata, le funzioni del Capitano restano attribuite al Priore.
Per giustificato motivo sono ammessi cambiamenti nella persona del
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Capitano, o di quella che è investita di tali funzioni, purché notificati nella forma
suindicata non oltre il dodicesimo giorno prima della assegnazione dei cavalli.
L’Autorità Comunale, quando riscontri sussistere nella persona nominata
alcuno dei casi di ineleggibilità, di cui all’art. 15, ne rende edotta, entro 15
giorni, la Contrada, specificando i ravvisati motivi di ineleggibilità e la invita a
provvedere alla sostituzione.
Il Capitano entra in carica solo dopo l’approvazione della Autorità Comunale.
In caso di vacazione, le funzioni di Capitano vengono assunte personalmente
dal Priore o in sua assenza dal Vicario.
Il Priore, pur essendo in carica il Capitano, può in ogni caso assumere le
funzioni per singoli atti, operazioni, o adunanze.
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righe 995–1031
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 14
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 46295a142c2c…
Non sono eleggibili alla carica di Capitano:
a) coloro che non abbiano compiuto la maggiore età;
b) gli interdetti, gli inabilitati e coloro che si trovino in stato di fallimento;
c) coloro che abbiano riportato condanna definitiva per un delitto non colposo.
Quando si verifichino i casi di ineleggibilità previsti dalla lettera b) oppure la
condanna come detto alla lettera c) dopo l’elezione, il Capitano decade dalla
carica.
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righe 1032–1044
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 15
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 609525c811e4…
Contro la nomina del Capitano da parte della Contrada è ammesso ricorso
alla Giunta Comunale, entro il termine di cinque giorni dalla data della nomina
stessa, tanto per le cause di ineleggibilità di cui al precedente articolo, quanto
per il caso che alla votazione abbiano partecipato persone non aventi diritto al
voto, o quando la nomina sia dovuta a minacce o raggiri.
Il ricorso deve essere avanzato da almeno dieci appartenenti alla Contrada
aventi diritto di voto e corredato di atti, documenti, o dichiarazioni che valgano
a suffragare i motivi addotti.x
La Giunta Comunale comunica il ricorso alle parti interessate, assegnando
un termine per le deduzioni e decide inappellabilmente.
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righe 1045–1068
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 16
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Il Capitano la cui nomina sia stata debitamente approvata, non meno di
10 giorni prima dell’assegnazione dei cavalli, ha facoltà di proporre all’Autorità
Comunale tre suoi Fiduciari nelle funzioni e operazioni inerenti allo svolgimento
del Palio.
I Fiduciari sostituiscono il Capitano, in caso di assenza o impedimento, nei
termini e con le forme di cui all’art. 14.
La sostituzione deve avvenire però in modo che in rappresentanza della
Contrada si abbia in ogni caso la presenza di una sola persona.
La designazione dei Fiduciari deve esser fatta per ogni Palio.
Il Capitano comunica all’Amministrazione Comunale, per ogni Palio e
nei termini di cui al primo comma, i nominativi del Barbaresco e del Vice-
Barbaresco, soggetti all’approvazione dell’Autorità Comunale, che dovrà
motivare l’eventuale diniego.
Il Capitano comunica all’Autorità Comunale, per ogni anno e nei termini di
cui al primo comma, il nominativo del Veterinario di fiducia, scelto nell’Albo
dell’Ordine professionale.
I Fiduciari, il Barbaresco, il Vice-Barbaresco ed il Veterinario non devono
trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità previsti dal precedente art. 15.
I Fiduciari, il Barbaresco, il Vice-Barbaresco ed il Veterinario decadono di
diritto in caso di cambiamento del Capitano.
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righe 1069–1099
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 17
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 496de0530a34…
Di regola i Priori ed i Capitani debbono, nei rapporti col Comune, esercitare
personalmente il loro ufficio e sono perciò tenuti ad intervenire di persona a
tutte le adunanze ed operazioni inerenti alla loro rispettiva carica.
In caso di impedimento i Priori possono essere sostituiti dal Vicario, o
eccezionalmente da un membro del Seggio a ciò espressamente delegato.
Pure in via eccezionale, i Capitani possono farsi rappresentare da uno dei
Fiduciari di cui l’Autorità Comunale abbia approvata la nomina ai sensi dell’art. 17.
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righe 1100–1113
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 18
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 3679b446cc64…
Nell’apposito palco destinato al Magistrato delle Contrade per assistere al
Palio possono prendere posto soltanto i componenti il Magistrato stesso, o coloro
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i quali li sostituiscono ai sensi del secondo comma dell’articolo precedente,
mentre nei dieci posti messi a disposizione dei Capitani nel Palco dei Giudici,
possono, in assenza dei titolari, essere ammessi soltanto i Priori, o i Vicari, o uno
dei Fiduciari, approvati, del Capitano, in modo che ogni Contrada non abbia
mai, in ciascuno dei detti palchi, più di un rappresentante.
Nel piano inferiore del palco dei Giudici possono accedere soltanto venti tra
i Fiduciari dei Capitani delle Contrade partecipanti al Palio.
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righe 1114–1138
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 19
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash a2b2d63dbb04…
Per effettuare il sorteggio delle Contrade previsto, per i Palii ordinari, dal terzo
comma dell’art. 4, l’Autorità Comunale, non meno di venti giorni prima del 2
luglio e del 16 agosto, di regola nel pomeriggio di un giorno festivo, convoca in
una Sala del Palazzo Comunale i Capitani di tutte le Contrade, salvo le eccezioni
di cui all’art. 29.
Di tale adunanza viene dato avviso al pubblico. Essa è legale qualunque sia
il numero delle Contrade rappresentate e viene presieduta dal Sindaco, o da
un Assessore a ciò delegato, assistito dai competenti funzionari del Comune.
È vietato a chiunque altro di assistere all’adunanza, sotto pena di nullità
delle operazioni.
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righe 1144–1159
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 20
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash a003975a45e6…
Aperta l’adunanza, datone annuncio al pubblico con gli squilli dei Trombetti
di Palazzo e verificata la legittima rappresentanza delle Contrade intervenute,
il Presidente da comunicazione e fa prendere atto delle esclusioni per
punizioni tuttora in corso e delle eventuali rinunce a partecipare alla corsa o
all’esperimento della sorte, che siano tempestivamente pervenute. Colloca poi
in apposita urna i nomi di tutte le Contrade ad eccezione di quelle rinunciatarie
scritti in tessere che egli chiude in altrettante custodie identiche tra loro - e
quindi ne estrae tante quante debbono essere le Contrade da sorteggiarsi per
completare il numero di dieci.
I Capitani delle Contrade estratte si recano al banco della presidenza per
cooperare all’effettuazione del sorteggio.
Il Presidente sostituisce di diritto i rappresentanti delle Contrade che siano
assenti, salvo che essi non intervengano, in corso di seduta, in tempo utile per
esercitare le loro funzioni.
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righe 1160–1186
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 21
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 445ff9aade1c…
Il Presidente ed i Capitani delle Contrade sorteggiate nell’estrazione di cui
all’articolo precedente prendono anzitutto cognizione di quelle fra le quali deve
essere effettuato il sorteggio, ivi comprese le Contrade soggette ad esclusione
con punizione in corso e lo stesso Presidente ne chiude le tessere contenenti
i relativi nomi in altrettante custodie identiche tra loro, ponendole in una
seconda urna, in modo a tutti palese. Terminata tale operazione il Capitano
della Contrada designata per prima dalla sorte estrae un nome, rimettendo al
Presidente la custodia chiusa e questi l’apre e pubblica il contenuto, mostrando
palesemente la tessera estratta.
Successivamente, e con le stesse modalità, il Capitano della Contrada che la
sorte ha designata per seconda, procede alla estrazione di un’altra Contrada,
il cui nome viene nello stesso modo pubblicato, e si continua cosi finché non
ne siano estratte tante da completare il numero di dieci necessario per il Palio.
Qualora venga estratta una Contrada che abbia in corso un provvedimento
disciplinare di esclusione essa verrà a questo punto eliminata, scontando cosi la
punizione, e si procederà all’immediato sorteggio di altra Contrada.
Del sorteggio della Contrada esclusa viene data notizia al pubblico
mediante esposizione della bandiera ad una finestra del secondo piano del
Palazzo Comunale prima dell’esposizione delle altre bandiere delle Contrade
successivamente estratte e partecipanti al Palio.
Nel caso di sopraggiunta impossibilità a partecipare al Palio da parte di una
Contrada non si procede all’ulteriore convocazione dei Capitani, ma avranno
diritto a correre le Contrade nel rispetto dell’ordine di sorteggio di cui al
successivo art. 23.
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righe 1187–1219
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 22
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Completato il numero delle dieci Contrade che debbono correre il Palio, il
Presidente continua l’estrazione delle Contrade rimaste nell’urna, pubblicando
man mano il nome di ciascuna di esse.
Queste ultime hanno diritto di partecipare al Palio corrispondente dell’anno
immediatamente successivo, insieme a quelle che avessero rinunciato al diritto
di correre, o al sorteggio, ai sensi dell’art. 6 e a quelle per le quali cesserà la
punizione dell’esclusione.
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righe 1220–1238
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 23
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 425588dd6a23…
I sorteggi di cui agli artt. 22 e 23 valgono anche per determinare l’ordine delle
Comparse nel Corteo Storico che precede la corsa del Palio, come specificato
nell’art. 77.
Quando per le rinunce di cui all’art. 6 non si debba far luogo all’estrazione
a sorte per completare il numero delle dieci Contrade partecipanti alla corsa, il
sorteggio tra queste viene effettuato dal Presidente, all’unico scopo di stabilire
l’ordine delle rispettive Comparse del Corteo Storico.
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righe 1239–1251
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 24
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 87d6118dc0bf…
Per il sorteggio previsto dall’ultimo comma dell’art. 6 si osservano le norme
contenute negli artt. 21 e 22.
L’ordine nel Corteo Storico delle Comparse delle Contrade le quali hanno
acquisito il diritto di correre in forza del suddetto art. 6, comma ultimo, viene
determinato con apposito sorteggio, da effettuarsi subito dopo quello eseguito
per completare il numero delle dieci partecipanti alla corsa.
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righe 1252–1263
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 25
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 27b19fb16f8c…
Terminate le operazioni di sorteggio, le bandiere delle Contrade estratte per
partecipare alla corsa, vengono esposte nell’ordine di estrazione, alle finestre
del primo piano del Palazzo Comunale, dove già, fino dal mattino, debbono
trovarsi quelle delle Contrade che partecipano di diritto alla corsa stessa.
Nel caso di cui al comma secondo dell’art. 24, le bandiere verranno esposte
solo per rendere nota la disposizione delle Comparse nel Corteo Storico.
Man mano che le bandiere delle Contrade estratte vengono esposte alle
finestre, sono salutate dagli squilli dei Trombetti di Palazzo.
Alle finestre del secondo piano del Palazzo Comunale, salutate all’inizio ed
alla fine dagli squilli dei Trombetti, vengono esposte le bandiere delle Contrade
che non partecipano al Palio, in ordine di estrazione ad eccezione di quelle
escluse per punizione, che dovranno comunque essere collocate, in ordine
alfabetico, agli ultimi posti.
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righe 1264–1284
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 26
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 0ee45a5a173d…
Quando sia stato deliberato un Palio Straordinario il Sindaco convoca i
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Capitani delle Contrade che non siano ritenute rinunciatarie in base all’art. 2
non meno di dieci giorni prima della data fissata per il Palio stesso - dandone
anche avviso al pubblico - per procedere al sorteggio delle dieci che debbono
prendere parte alla corsa, come è prescritto nell’ultimo comma dell’art. 4.
Dato l’annuncio al pubblico dell’inizio della seduta con gli squilli dei Trombetti
di Palazzo, il Presidente colloca nell’urna soltanto i nomi delle Contrade ad
esclusione di quelle che hanno rinunciato con le modalità stabilite per i Palii
ordinari.
Quindi ne estrae la prima, il Capitano di questa la seconda e così di seguito,
fino al completamento delle dieci occorrenti per la corsa.
L’ordine di estrazione determina quello di partecipazione delle rispettive
Comparse al Corteo Storico e pertanto il sorteggio deve continuare fino ad
esaurimento delle Contrade.
Anche in questo sorteggio il Presidente sostituisce i Capitani delle Contrade
assenti, come stabilisce l’ultimo comma dell’art. 21.
Qualora venga estratta una Contrada che abbia in corso una punizione di
esclusione questa verrà a questo punto eliminata, scontando così la punizione,
e si procederà all’immediato sorteggio di altra Contrada.
Del sorteggio della Contrada esclusa viene data notizia al pubblico mediante
esposizione della bandiera ad una finestra del secondo piano del Palazzo
Comunale in conformità a quanto previsto per i Palii ordinari.
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righe 1285–1326
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 27
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash da5294f233fd…
Terminate le operazioni di sorteggio, le bandiere delle dieci Contrade che
debbono partecipare alla corsa vengono esposte, salutate singolarmente dagli
squilli dei Trombetti di Palazzo, nell’ordine di estrazione, alle finestre del primo
piano del Palazzo Comunale.
Alle finestre del secondo piano del Palazzo vengono esposte le bandiere delle
Contrade non partecipanti al Palio con le stesse modalità previste dall’art. 26
ultimo comma.
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righe 1327–1338
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 28
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 346916d35ea2…
Alle adunanze ed ai sorteggi di cui agli artt. da 20 a 27 non possono, per alcun
motivo, prendere parte le Contrade che abbiano fatto rinunce di cui all’art. 6 per
i Palii ordinari e all’art. 2 per i Palii straordinari, dovendo le rispettive Comparse
partecipare solo al Corteo Storico nell’ordine stabilito dall’art. 77.
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righe 1339–1354
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 29
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash dc78bc7c30fe…
Esaurite tutte queste formalità per un Palio ordinario o straordinario, i
Capitani delle dieci Contrade partecipanti alla corsa rimangono adunati
per ricevere dall’Autorità Comunale comunicazioni di quanto essa ritenga
opportuno disporre, o rendere noto circa lo svolgimento della corsa stessa e per
la proposta di nomina del Mossiere.
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righe 1355–1364
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 30
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 38b2af63f567…
La nomina del Mossiere spetta all’Amministrazione Comunale, su proposta
fatta dai Capitani.
Ove i Capitani non facciano alcuna proposta, o se questa non venga
accolta, o se manchi l’accettazione da parte della persona o persone designate,
l’Amministrazione Comunale procede alla nomina d’ufficio.
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righe 1365–1375
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 31
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 12febbd81158…
Nelle adunanze convocate per i Palii ordinari o straordinari, i Capitani
possono fare osservazioni, raccomandazioni e proposte solo per la corsa
formante oggetto della riunione, esclusa ogni questione d’indole generale.
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righe 1376–1383
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 32
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 5991e869e31b…
Ogni questione che possa sorgere deve venire esaminata e risolta seduta
stante con votazioni a semplice maggioranza.
Il Presidente è investito di pieni poteri per la disciplina dell’adunanza. In caso
di disordini, può espellere chi li abbia provocati o rinviare, o sciogliere la riunione.
Il processo verbale deve essere seduta stante redatto dal funzionario
comunale che disimpegna le mansioni di Segretario e venire letto, approvato e
firmato prima che la seduta sia tolta.
La fine della seduta viene annunciata al pubblico dagli squilli dei Trombetti
di Palazzo.
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righe 1384–1407
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 33
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 844df8189c20…
La presentazione, la scelta e l’assegnazione a sorte dei cavalli alle singole
Contrade debbono venire effettuate nella mattina del terzo giorno avanti quello
del Palio, tanto per le corse ordinarie, quanto per quelle straordinarie.
Spetta all’Autorità Comunale di disporre quanto necessario affinché
per il giorno predetto il “Campo” si trovi trasformato e attrezzato nel modo
tradizionale e di promuovere dall’Autorità di P.S. le ordinanze e provvedimenti
di sua competenza.
Con ordinanza del Sindaco verrà stabilito l’orario massimo di presentazione
dei cavalli nonché le modalità di consegna delle richieste certificazioni.
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righe 1413–1428
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 34
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All’ora fissata di detto giorno debbono trovarsi nella Corte del Podestà
del Civico Palazzo il rappresentante dell’Autorità Comunale, assistito da un
Segretario e dal Veterinario Comunale, i Deputati della Festa ed i Capitani delle
dieci Contrade partecipanti alla corsa.
Ai Deputati della Festa ed ai Capitani viene consegnata una tessera di
riconoscimento per poter accedere nella Corte del Podestà e partecipare a tutte
le operazioni ed adunanze inerenti a questa fase della celebrazione cittadina.
La tessera può da ogni Capitano, in caso di impedimento, venire ceduta ad
uno dei propri “Fiduciari”, purché la nomina di questi sia stata in precedenza
approvata ai sensi dell’art. 17.
Quando manchi il rappresentante di una o più Contrade, le operazioni
procedono ugualmente anche nei loro confronti, restando esse obbligate a
ricevere in consegna il cavallo loro assegnato dalla sorte.
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righe 1429–1449
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 35
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 37e952d1ae05…
All’infuori delle persone specificatamente indicate nell’articolo precedente,
dei proprietari e degli accompagnatori dei cavalli nonché dei Fantini formanti
oggetto degli articoli successivi, nonché degli impiegati ed agenti addetti alle
operazioni di scelta, o incaricati del servizio d’ordine, nessun altro può avere
accesso nella Corte del Podestà durante l’intero svolgimento delle operazioni
medesime.
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righe 1450–1467
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 36
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash f71a617f72b0…
Ogni proprietario può inoltrare richiesta per uno o più cavalli alla pre-
iscrizione, le cui modalità verranno, a cura dell’Autorità comunale, stabilite con
apposita ordinanza per ogni Palio.
L’Autorità Comunale, assieme ai Veterinari di cui al successivo comma, e
con la partecipazione dei dieci Capitani delle Contrade partecipanti il cui parere
è solo consultivo, provvederà ad escludere, con motivazione, quei cavalli che
non potranno accedere alla fase della previsita.
I cavalli, ritenuti adatti per partecipare alle successive fasi previste dal
presente articolo, verranno sottoposti a visita da parte di apposita Commissione
Veterinaria, nominata dalla Giunta Comunale e composta dal Veterinario
Comunale ed altro Veterinario.
Le disposizioni relative alla visita verranno impartite da apposita ordinanza
emessa dall’Autorità Comunale per ogni Palio, che dovrà seguire le disposizioni
contenute nell’annuale deliberazione della Giunta Comunale relativa al
“Protocollo per l’addestramento dei cavalli da Palio”.
I cavalli, sottoposti a visita veterinaria, che avranno ottenuto dalla
Commissione Veterinaria idoneità sanitaria per le corse nel “Campo”, dovranno
partecipare alle prove regolamentate con le modalità precisate da apposita
ordinanza dell’Autorità Comunale per ogni Palio e dopo consultazione non
vincolante con i dieci Capitani delle Contrade partecipanti.
La Commissione Veterinaria ha la facoltà di escludere dalle prove
regolamentate quei cavalli che, ad insindacabile giudizio, non necessitano di
approfondito esame ammettendoli direttamente alla tratta.
I cavalli non presentati alle prove regolamentate non potranno accedere alla
tratta.
La Commissione Veterinaria, al termine delle prove regolamentate, deve
fornire all’Autorità Comunale e ai dieci Capitani delle Contrade partecipanti la
nota dei cavalli ammessi alla tratta, con tutti i pareri relativi.
Ogni proprietario è obbligato a presentare alla tratta i cavalli ritenuti idonei
dalla Commissione Veterinaria. In caso di assenza, per qualsiasi motivo,
dall’iscrizione alla tratta, se non per un impedimento effettivamente verificato
dalla Commissione Veterinaria, il cavallo non potrà partecipare alle operazioni
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del Palio successivo. Nel caso di ripetuta assenza nei successivi tre Palii, il cavallo
verrà escluso da tutte le operazioni contenute nel presente articolo per tre anni.
I cavalli presentati devono avere morso e briglia, ma non sella e staffe.
Dovranno essere accompagnati dal proprietario o da persona di sua fiducia.
L’Autorità Comunale rilascia ad ogni proprietario, ed eventualmente ad ogni
accompagnatore di cavallo, una tessera di riconoscimento per accedere alla
Corte del Podestà.
Nel caso di pluralità di proprietari di un medesimo soggetto la tessera può
essere rilasciata ad uno solo dei proprietari.
Nessun cavallo può essere accompagnato da altre persone oltre quelle
suindicate, eccezion fatta per il Fantino che il proprietario intenda proporre per
la batteria della tratta.
L’Amministrazione Comunale può inoltre incaricare apposita commissione,
della quale devono comunque far parte i Veterinari di cui sopra, di procurare
ed assicurare la presentazione, per il giorno della tratta, di un congruo numero
di cavalli, sui quali la Commissione Veterinaria, abbia espresso parere sulla
idoneità sanitaria alle Corse nel “Campo”.
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righe 1468–1543
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 37
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash b56482bfc752…
L’autorità Comunale demanda al dirigente incaricato tutte le funzioni,
attraverso un proprio atto, relative al compenso a titolo di noleggio dei cavalli
presentati alla tratta e per quelli prescelti dai dieci Capitani.
Nello stesso tempo di cui al comma precedente, vengono disposti gli interventi
economici e le azioni di tutela del cavallo necessari in caso di infortunio nel
“Campo”.
Al momento della presentazione del cavallo, ciascun proprietario, o suo
rappresentante, appone la propria firma in calce ad un estratto del presente
articolo, attestando di averne presa esatta conoscenza e di accettare senza
riserve le condizioni in esso contenute.
I cavalli, prima di partecipare alle batterie di cui all’art. 42, sono sottoposti a
verifica della Commissione Veterinaria.
È obbligo di ogni proprietario di lasciare il proprio cavallo a disposizione
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dell’Amministrazione Comunale dal momento della presentazione fino al
termine delle operazioni della tratta e, se prescelto in uso alla Contrada fino a
quando non sia stata effettuata la corsa del Palio.
Il proprietario del cavallo che ha riportato la vittoria è tenuto a lasciarlo a
disposizione della Contrada vincitrice anche per l’intero giorno successivo, per il
consueto giro per la Città.
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righe 1544–1581
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 38
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Ogni cavallo presentato deve venire contrassegnato con un numero d’ordine
progressivo e annotato in apposito elenco, con indicazione del nome, dei
rispettivi dati segnaletici e dei segni particolari, nonché del cognome, nome e
residenza del proprietario e del presentatore.
I cavalli dovranno sempre essere iscritti alle previsite e alla tratta con il nome
di origine.
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righe 1582–1593
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 39
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Abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 17.6.2019.
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righe 1594–1599
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 40
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Alla scelta dei cavalli presentati si procede per mezzo di corse di prova, in
ciascuna delle quali ogni cavallo, montato da Fantino, deve compiere i tre giri
della pista prescritti per il Palio.
L’uscita dei cavalli dalla Corte del Podestà e l’arrivo al bandierino del
traguardo sono segnalati dallo sparo del mortaretto.
La mossa viene data nel modo tradizionale, fra due canapi, ed i cavalli
sottoposti alla prova non possono recare altro distintivo che il numero
progressivo col quale sono stati contrassegnati all’atto della loro presentazione.
Il Mossiere adempie il suo compito dal Verrocchio, presso il quale deve
trovarsi il tamburino.
Durante le operazioni della mossa, nessuno, tranne gli agenti dell’ordine,
può avvicinarsi al Verrocchio, che è riservato esclusivamente al Mossiere.
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righe 1600–1627
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 41
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 799e370c37ae…
I cavalli debbono correre nudi, suddivisi in batterie formate dai Capitani delle
Contrade nel modo da essi ritenuto più rispondente allo scopo.
Uno stesso cavallo può essere provato anche più di una volta, quando i
Capitani lo giudichino necessario.
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righe 1628–1637
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 42
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Nelle corse di prova di cui ai precedenti articoli i cavalli debbono essere
montati da Fantini a disposizione del Comune: il Comune, a tal fine, utilizza
i Fantini che, direttamente o tramite i proprietari dei cavalli, abbiano richiesto
l’iscrizione in apposito elenco prima dell’inizio delle corse di prova sopracitate.
Sono iscritti d’ufficio in tale elenco ed hanno l’obbligo di mettersi a disposizione
del Comune, anche se si tratti di Palio Straordinario, i Fantini che hanno preso
parte all’ultimo Palio, con comminatoria di esclusione dal Palio in corso qualora
essi non ottemperino a tale obbligo.
Tali Fantini, che debbono aver raggiunto la maggiore età e che non debbono
avere in corso punizioni riportate in Palii precedenti, non possono pretendere
dal Comune alcun indennizzo per tutto quanto possa loro accadere nelle corse.
Essi sono tenuti a montare i cavalli loro assegnati, indossando giubbetto
bianco e berretto bianco e nero, forniti dal Comune ed a comportarsi
correttamente.
È loro vietato di servirsi di frustino, nerbo od altro mezzo consimile per
incitare i cavalli durante la corsa, essendo ammesso soltanto l’uso degli speroni.
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righe 1638–1662
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 43
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Per l’esecuzione delle corse di prova saranno osservate anche le particolari
disposizioni emanate in proposito dalle Autorità competenti, ai sensi del
secondo comma dell’art. 34.
In caso di pioggia le operazioni possono essere rimandate ad ora più
conveniente dello stesso giorno, od anche al giorno successivo. Ogni decisione in
proposito spetta all’Autorità Comunale, udito il parere dei Deputati della Festa
e dei Capitani.
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righe 1663–1682
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 44
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 04b8e8dd7f7e…
Compiute le prove dei cavalli presentati, che saranno sottoposti nuovamente
a visita di controllo veterinaria, si procede alla scelta dei dieci occorrenti in una
adunanza da tenersi in una sala del Palazzo Civico dai Capitani delle Contrade,
sotto la presidenza del rappresentante dell’Autorità Comunale - assistito da
un Segretario, dal Veterinario Comunale e dal Mossiere - e con l’intervento dei
Deputati della Festa.
In tale adunanza soltanto i Capitani hanno voto deliberativo, mentre il
Veterinario ed il Mossiere hanno l’unico compito di fornire informazioni e pareri
tecnici.
In particolare il Veterinario Comunale ha il compito di fornire un motivato
parere tecnico su ogni soggetto, prima che abbia inizio la scelta.
È in facoltà dei Capitani di chiedere che vengano esclusi dalla adunanza
quelli di loro che siano proprietari di alcuno dei cavalli da scegliere, o che ne
abbiano effettuata la presentazione per incarico del proprietario. Ogni eccezione
e contestazione sulla incompatibilità dei presenti per questo motivo deve essere
sollevata all’inizio della riunione e venire inappellabilmente risolta dal Presidente
- udito il parere dei Deputati della Festa - prima che si passi alla discussione per
la scelta.
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righe 1683–1708
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 45
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash fbb3c3515ec2…
Aperta l’adunanza, e risolute le eventuali eccezioni di cui al precedente
articolo, i cavalli presentati e provati debbono venire singolarmente discussi,
ed occorrendo posti in votazione, secondo il numero d’ordine col quale, all’atto
della presentazione, essi furono contrassegnati.
Le decisioni riguardanti la scelta vengono dai Capitani adottate a semplice
maggioranza.
Quando uno di essi lo richieda, la votazione ha luogo in forma segreta.
Procedendo per eliminazione, deve essere compilata una nota comprendente
i soli dieci cavalli prescelti, ai quali viene assegnato un nuovo numero d’ordine
dall’1 al 10, in rapporto a quello progressivo di presentazione.
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righe 1709–1726
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 46
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash d0807cfc53a7…
Avvenuta la scelta, i cavalli non accettati debbono dai rispettivi proprietari
20
o presentatori venire ritirati, senza diritto ad alcun compenso, mentre i dieci
prescelti, contrassegnati dal numero di cui all’ultimo comma del precedente
articolo, applicato alla testiera della briglia, vengono condotti a mano dalle
persone che li hanno presentati, in un recinto all’uopo predisposto dinanzi al
Palazzo Comunale.
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righe 1727–1746
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 47
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash c5cac93f0ffb…
In un palco, opportunamente decorato, eretto dal Comune presso il recinto
di cui all’articolo precedente, ed elevato in modo da renderlo ben visibile al
pubblico, debbono prendere posto il rappresentante dell’Autorità Comunale,
assistito da un Segretario, i Deputati della Festa ed i Capitani, per procedere
all’assegnazione a sorte a ciascuna Contrada del cavallo con il quale dovrà
partecipare al Palio.
Davanti al palco debbono trovarsi, nello stesso ordine dei rispettivi Capitani,
solo i dieci Barbareschi delle Contrade partecipanti al Palio, vestiti in costume,
per prendere in consegna il rispettivo cavallo dopo avvenuto il sorteggio.
All’uopo sono predisposte due urne girevoli: in una debbono venire poste, in
modo a tutti palese, dieci tessere recanti i numeri progressivi da 1 a 10, quanti
sono i cavalli da assegnare; nell’altra, sempre in modo palese, dieci tessere
contenenti i nomi delle Contrade partecipanti al Palio.
Ciascuna di dette tessere, prima di essere deposta nell’urna rispettiva, deve
venire chiusa dal Presidente in apposita custodia.
Tutte le custodie debbono essere identiche fra loro e non recare alcun segno
di riconoscimento.
Fatte girare volta a volta le urne, il Presidente procede al sorteggio facendo
estrarre da due Paggetti prima un numero dall’urna dei cavalli, poi un nome
da quello delle Contrade, e cosi di seguito, sino al completo esaurimento
dell’operazione.
Pubblicati mano a mano il numero del cavallo e il nome della Contrada
cui la sorte lo ha assegnato, il Capitano della Contrada stessa, a mezzo del
Barbaresco, lo prende in consegna dal proprietario, col morso e la briglia coi
quali il cavallo stesso è stato provato.
L’inizio e la fine delle operazioni vengono annunciati al pubblico dagli squilli
dei Trombetti di Palazzo.
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righe 1747–1792
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 48
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 9b68bc375067…
Dal momento nel quale, in seguito al sorteggio di cui all’articolo precedente,
il cavallo viene assegnato e consegnato alla Contrada, questa acquisisce il diritto
di usarlo per i soli fini e nei modi stabiliti dal presente Regolamento e assume
l’obbligo di curarne la custodia ed il mantenimento.
La Contrada resta peraltro completamente esonerata da ogni e qualsiasi
responsabilità per quanto possa accadere al cavallo stesso nello svolgimento
e per effetto di tutte le corse di prova e del Palio, nonché per i casi di forza
maggiore che possono verificarsi mentre il cavallo è affidato alla custodia della
Contrada medesima.
Contravvenendo, la Contrada è passibile dell’esclusione dai Palii ordinari e
straordinari per un periodo da uno a tre anni ed è tenuta a risarcire il proprietario
di ogni eventuale danno che il cavallo avesse sofferto.
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righe 1793–1811
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 49
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 428a66aab042…
Le Contrade sono tenute a partecipare alle corse di prova ed al Palio col
cavallo loro assegnato.
Nessuno può pretendere l’assegnazione di altro cavallo nel caso in cui quello
avuto in sorte si venga a trovare nell’impossibilità di correre, o deceda per
qualsiasi causa.
In tali eventualità, mentre resta fermo per la Contrada l’obbligo di presentarsi
insieme alle altre, con la propria Comparsa, nel Corteo Storico, viene meno il
diritto di prender parte al Palio, senza che possa essere invocato a compenso
uno speciale trattamento nei Palii successivi, importando ciò un’alterazione
sostanziale nei turni stabiliti dall’art. 4.
È perciò assolutamente proibito alle Contrade di cambiare o sostituire, per
qualsiasi motivo, il cavallo loro assegnato, sotto pena dell’esclusione per dieci
anni dai Palii ordinari e straordinari e senza pregiudizio di ogni altra azione
civile o penale contro i responsabili. Inoltre la Contrada che abbia cambiato o
sostituito il cavallo si considera, ad ogni effetto, come non partecipante al Palio.
L’impossibilità di correre il Palio per il cavallo avuto in sorte da una Contrada
viene dichiarata dall’Autorità Comunale soltanto in caso di lesione gravissima
o di malattia gravissima sopravvenuta, riconosciuta dalla Contrada interessata,
oppure su conforme parere espresso a maggioranza da un Collegio Veterinario
composto dal Veterinario Comunale, da uno nominato dal Magistrato delle
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Contrade e da un terzo di fiducia della Contrada interessata, scelto liberamente
dalla medesima nell’albo professionale, con le modalità previste dall’art. 17.
Il Veterinario di fiducia del Magistrato delle Contrade viene nominato
dal Magistrato stesso entro il mese di aprile di ogni anno e tale nomina, da
notificarsi al Comune entro 10 giorni, ha effetto per tutte le corse dell’anno,
salvo diverse indicazioni da parte del Magistrato delle Contrade da notificare al
Comune almeno venti giorni prima del Palio.
Per promuovere la procedura di cui sopra il Veterinario Comunale dà
immediato avviso all’Autorità Comunale ogni volta constati che un cavallo ha
riportato lesioni gravissime od è stato colpito da malattia talmente grave da far
ritenere che possa trovarsi nell’impossibilità di correre.
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righe 1812–1862
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 50
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 1d51f2fc07b7…
Ogni incidente che possa sorgere nelle operazioni relative alla scelta e
assegnazione dei cavalli è risolto inappellabilmente dal rappresentante del
Comune, uditi i Deputati della Festa.
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Fonte canonica KB 03 — Disciplina vigente consolidata ·
righe 1863–1873
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 51
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash e6b2e93fd552…
Le Contrade hanno l’obbligo di provare collettivamente i loro cavalli nel
“Campo”, nei giorni ed ore stabiliti dall’Autorità Comunale.
Soltanto per circostanze eccezionali l’Autorità Comunale può autorizzare
qualche Contrada a provare da sola il proprio cavallo, sempre nel “ Campo “ e
nelle ore all’uopo prescritte.
Secondo l’antica tradizione, le prove sono in numero di sei ed hanno luogo
la mattina e la sera, a cominciare dal pomeriggio del giorno in cui è avvenuta
la consegna dei cavalli, sino al mattino di quello nel quale deve effettuarsi il
Palio. La prova pomeridiana del giorno che precede quello del Palio è chiamata
“prova generale”.
Durante le prove, nelle due ore che le precedono e nell’ora successiva, è
inibito alle singole Contrade di far effettuare alla propria Comparsa, nel
“Campo”, manifestazioni di qualsiasi genere.
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Fonte canonica KB 03 — Disciplina vigente consolidata ·
righe 1879–1906
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 52
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 6bc98a3749d5…
Qualora, per pioggia, la pista sia impraticabile o pericolosa, il Sindaco, udito
il parere, non vincolante, del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale e dei
Deputati della Festa, può ritardare l’effettuazione della prova e, occorrendo,
sopprimerla.
Eguale facoltà è riservata al Sindaco per eventuali altre cause di forza
maggiore.
Dei provvedimenti assunti è data immediata comunicazione al pubblico
mediante apposizione ad una delle trifore del Palazzo Comunale di una bandiera
bianca in caso di ritardo e di una bandiera verde in caso di soppressione.
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Fonte canonica KB 03 — Disciplina vigente consolidata ·
righe 1907–1922
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 53
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash a8e4f263a99c…
Per le corse di prova ogni Contrada ha l’obbligo di inviare il proprio cavallo,
con la briglia munita di pennacchiera, nella Corte del Podestà del Palazzo Civico,
almeno mezz’ora prima di quella che per ciascuna prova l’Autorità Comunale
abbia stabilita.
Il cavallo deve essere condotto dal solo Barbaresco, munito di berretto con
coccarda con i colori della rispettiva Contrada, recante il costume da indossarsi
dal Fantino, e fatto accedere nella Corte del Podestà entrando nel “Campo”
unicamente da via Rinaldini e percorrendo il tratto di discesa tra l’imbocco di
tale via ed il Palazzo del Comune.
Nella Corte, in attesa della prova, ciascun cavallo deve occupare il posto
corrispondente al numero d’ordine che aveva al momento della sua
assegnazione alla Contrada, ai termini dell’art. 48.
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righe 1923–1941
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 54
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 70a5c52ede46…
Nella Corte del Podestà, in occasione delle prove, possono accedere soltanto
il rappresentante dell’Autorità Comunale con i funzionari, impiegati ed agenti
addetti alle operazioni del Palio, od al servizio d’ordine, i Deputati della Festa,
i Capitani delle Contrade partecipanti alla corsa, od uno dei loro Fiduciari, i
Barbareschi che hanno condotto i cavalli ed i Fantini.
Nessun’altra persona sarà ammessa, per qualsiasi motivo.
I Capitani o coloro che li sostituiscono sono tenuti ad esibire ad ogni richiesta
la tessera di riconoscimento rilasciata dall’Autorità Comunale.
24
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righe 1942–1963
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 55
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 280b6e68708e…
L’esonero delle Contrade dal partecipare ad ogni singola prova per
impedimento sopravvenuto al cavallo, è disposto dall’Autorità Comunale in
seguito a giudizio del Veterinario Comunale, previa visita da effettuarsi nella
Corte del Podestà nella mezz’ora antecedente alla corsa.
Solo quando il cavallo sia nell’impossibilità di raggiungere la Corte suddetta,
la Contrada deve darne avviso, di norma, almeno tre ore prima della prova,
all’Autorità Comunale, affinché la visita di controllo da parte del Veterinario
Comunale venga effettuata nella stalla della Contrada.
Trasgredendo alle disposizioni del presente articolo, la Contrada incorre
nella sospensione dalla corsa del Palio.
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righe 1964–1980
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 56
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 16cb8f5d4549…
Tanto per le prove come per il Palio, i cavalli debbono correre provvisti della
briglia con la pennacchiera portante i colori della Contrada alla quale vennero
rispettivamente assegnati in sorte.
Per briglia deve intendersi l’insieme dei finimenti (testiera, imboccatura
e redini) provvisti eventualmente di paraocchi di foggia tradizionale e di
paraombre.
È proibito praticar loro fasciature di qualsiasi genere, applicare ginocchielli, o
corredarli di tutto quanto potrebbe facilitarne la cavalcatura.
È del pari vietato somministrar loro, in qualsiasi modo, sostanze eccitanti,
praticare frizioni di ogni genere od applicar “perette”.
È ammesso soltanto che i cavalli corrano sferrati.
Il Capitano di ciascuna Contrada è direttamente responsabile della stretta
osservanza di tali disposizioni.
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righe 1981–2003
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 57
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash dd0fd6813ecb…
Spetta alle Contrade provvedersi a loro completo carico del Fantino per il
proprio cavallo, tanto per le prove, quanto per il Palio.
I Capitani devono comunicare per iscritto all’Autorità Comunale, per
la necessaria approvazione, la nomina del Fantino, indicandone anche il
soprannome, per il Palio, subito dopo l’ultima prova.
25
Il soprannome imposto nel corso della segnatura del Palio cui il Fantino
prende parte per la prima volta non potrà in alcun modo essere successivamente
modificato.
In tale occasione i Fantini, accompagnati dai rispettivi Capitani debbono
essere presentati alla rassegna dell’Autorità Comunale e dei Deputati della
Festa, muniti di giubbetto del tipo tradizionale.
Per nessun motivo è consentito il cambiamento del Fantino dopo la rassegna
di cui sopra e nel caso in cui la Contrada si trovi priva di Fantino, non potendosi
condurre tra i canapi il cavallo scosso, resta esclusa dal Palio.
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righe 2004–2034
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 58
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 7f1e488cc45f…
È vietato alle Contrade montare, tanto per le prove quanto per il Palio,
Fantini che non abbiano raggiunto la maggiore età, o si trovino nelle condizioni
di cui all’art. 15 o che abbiano in corso punizioni di esclusione.
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righe 2035–2042
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 59
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Secondo la secolare tradizione i Fantini, per quanto ingaggiati dalle
Contrade, corrono a totale loro rischio e pericolo e prendono atto della presente
norma apponendo la propria firma nell’apposito elenco di cui all’art. 43 nonché
sottoscrivendo una apposita liberatoria.
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righe 2043–2051
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 60
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash d8d54c019ddf…
I Fantini nelle corse di prova sono tenuti ad indossare giubbetto stemmato,
pantaloni e berretto con i colori della Contrada che li ha ingaggiati, del tipo
resultante dall’apposita tabella che si conserva presso il Comune.
Si applicano anche alle prove le disposizioni contenute nell’art. 43 ultimo
comma circa il mezzo che ai Fantini è consentito per incitare i cavalli durante
la corsa.
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righe 2052–2063
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 61
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash abff3ab17c7d…
La chiamata delle Contrade dalla Corte del Podestà alla mossa, è fatta
mediante un rullo di tamburo e lo sparo di un mortaretto.
I cavalli debbono essere fatti procedere al passo e sostare presso i canapi, per
attendere il loro turno d’ingresso.
26
Il giorno del Palio i cavalli dovranno essere fatti sostare di fronte al Civico
Palazzo, possibilmente in linea ordinata, e i Fantini, alzando il nerbo,
renderanno gli onori all’Autorità Comunale su comando del Direttore di Polizia
o chi per esso.
Nelle corse di prova le Contrade debbono prendere posto nell’interno dei
canapi nei seguenti ordini tradizionali:
Prima prova - ordine nel quale le Contrade furono estratte a sorte per
partecipare al Palio;
Seconda prova - ordine suddetto invertito;
Terza prova - ordine d’estrazione delle Contrade per l’assegnazione dei
cavalli;
Quarta prova - ordine suddetto invertito;
Quinta prova - ordine avuto dai cavalli per procedere alla loro assegnazione;
Sesta prova - ordine suddetto invertito.
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righe 2064–2098
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 62
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 170d3d668d08…
I Fantini, dal momento in cui escono dalla Corte del Podestà montati sul loro
cavallo per recarsi alla mossa, passano alla esclusiva dipendenza dell’Autorità
Comunale e del Mossiere.
È perciò proibito sia ai Capitani che ai loro Fiduciari dl trattenersi nella pista,
o presso i canapi, per impartire ordini, disposizioni o per prendere accordi con
i Fantini suddetti.
Nella circostanza di cui all’art. 45, l’Autorità Comunale alla presenza del
Mossiere e dei Capitani impartisce le indicazioni da tenersi da parte dei Fantini
in occasione della mossa, sia per le prove che per il Palio e tali indicazioni
possono essere reiterate, ove si renda necessario, alla rassegna di cui all’art. 58
e dovranno far parte della relazione dei Deputati della Festa di cui all’art. 92.
È altresì vietato ai Fantini di mutarsi gli indumenti, dopo la perquisizione di
cui all’ultimo comma dell’art. 84.
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righe 2099–2119
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 63
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 5ac8bcad0a0f…
È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell’ordine
di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l’ordine stesso e
tenersi a giusta distanza l’uno dall’altro, restando loro assolutamente vietato
di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od
ostacolare la partenza degli altri Fantini.
27
È pure loro vietato rimanere al canapo, o scendere da cavallo all’atto della
mossa, per astenersi dalla corsa, o per far correre il cavallo scosso.
I contravventori sono passibili delle sanzioni previste dall’art. 99.
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righe 2120–2142
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 64
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 358c294dfba0…
La mossa ha luogo quando il Mossiere abbassa il canapo con la volontà di
far partire i cavalli: la caduta del canapo è segnalata dal rullo di un tamburo.
Il Mossiere è il solo giudice inappellabile del momento in cui la mossa è da
darsi e della sua validità.
La mossa non valida è segnalata dallo scoppio di uno o più mortaretti, il cui
congegno è comandato direttamente dal Mossiere a mezzo di un dispositivo a
pulsante azionato elettricamente.
Qualora per cause di forza maggiore tale dispositivo non possa funzionare
lo scoppio è provocato da un addetto al mortaretto al quale il Mossiere rivolge
apposito invito.
Lo scoppio del mortaretto sospende comunque la corsa; in tal caso i Fantini
debbono subito fermare i cavalli e ricondurli al passo:
a) al punto di partenza, se il Mossiere sia stato costretto ad abbassare il
canapo, per qualunque motivo, senza peraltro voler dare la mossa;
b) al Cortile del Podestà, se il Mossiere abbia avuto intenzione di dare
la mossa, ma questa sia risultata, a suo giudizio, non valida ed il Mossiere
stesso abbia segnalato tale circostanza, dopo lo scoppio, sventolando una
bandiera verde ed issandola, poi, sul Verrocchio.
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righe 2143–2171
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 65
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash b9d76ca5cb91…
È obbligo di tutti i Fantini di far compiere ai rispettivi cavalli i tradizionali
prescritti tre giri della pista, ma quando, per minor velocità del proprio cavallo,
alcuno di essi rimanga distanziato, all’udire lo sparo del mortaretto segnalante
l’arrivo del vincitore al bandierino del traguardo e la conseguente fine della corsa,
ha il dovere di fermarsi nel più breve tempo possibile evitando, comunque, di
porre in pericolo, correndo, l’incolumità del pubblico.
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righe 2172–2182
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 66
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 5a222413e6d9…
È vietato ai Fantini, tanto alla mossa, quanto nel percorso, tenersi tra
loro, sporgere la spalla o il braccio l’uno sul petto dell’altro per costituirgli
impedimento, percuotersi o comunque personalmente molestarsi.
28
Soltanto per il Palio è ammesso l’uso del tradizionale nerbo (tendine di bue)
nel modo disposto al successivo art. 84.
I contravventori sono passibili delle penalità previste nell’ultimo comma
dell’art. 64.
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righe 2183–2204
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 67
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash f9188ddd85ea…
Quando, per deficienza di velocità del cavallo avuto in sorte, una o più
Contrade siano raggiunte da altre, in vantaggio di un giro, si considerano e
devono mettersi fuori giostra, per non arrecare alle altre, in qualsiasi modo,
impedimento o molestia.
I Fantini che contravvengono sono passibili delle penalità di cui nell’ultimo
comma dell’art. 64.
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righe 2205–2216
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 68
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash ded07f2dd6fe…
Ai Fantini caduti da cavallo non può essere prestato aiuto per risalirvi.
A sottrarli da eventuali pericoli ed a raccoglierli per i soccorsi del caso,
provvedono le squadre delle Associazioni di assistenza, all’uopo disposte lungo
il percorso.
I Fantini caduti, che possano prontamente risalire a cavallo senza aiuti e
continuare la corsa, non perdono alcuno dei diritti che loro competono nella
corsa stessa, purché apparisca chiaro che la caduta fu fortuita e non simulata
allo scopo di prender tempo per danneggiare, percuotere o fermare qualche
avversario.
Verificandosi quest’ultimo caso, i Fantini sono passibili delle penalità di cui
all’ultimo comma dell’art. 64.
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righe 2217–2235
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 69
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 2f244d969e89…
La vittoria è conseguita dalla Contrada il cui cavallo, data validamente la
mossa, dopo aver compiuti tre giri della pista, giunga, anche scavezzato, per
primo al bandierino di traguardo posto dinanzi al Palco dei Giudici, e ciò
ancorché il Fantino, durante la corsa, fosse caduto.
L’arrivo è segnalato da un rullo di tamburo e dallo sparo di un mortaretto.
Il giudizio inappellabile della vincita è dato dai Giudici della Vincita di cui
all’art. 7; i Giudici assistono alla corsa da posti assegnati nel Palco dei Giudici.
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righe 2236–2256
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 70
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 67b11c27dd07…
La vincita delle prove non porta alla Contrada alcun privilegio o premio,
non avendo tali corse altro scopo che l’addestramento dei cavalli. Soltanto per
la prova generale è dall’Amministrazione Comunale costituito un premio da
assegnarsi al Fantino vincitore.
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righe 2257–2267
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 71
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash e7b2d44ba051…
Secondo la tradizione, ogni corsa del Palio è preceduta dallo sfilamento di un
Corteo Storico, che costituisce una rievocazione figurata degli ordinamenti, dei
costumi e della grandezza della Medioevale Repubblica Senese, con particolare
riguardo alle Contrade, le quali, con le loro Comparse, ne formano la parte
principale.
I Gruppi e le Figurazioni delle quali il Corteo si compone e l’ordine in cui deve
svolgersi resultano dal prospetto schematico annesso al presente Regolamento
(allegato B).
A tutto il complesso del Corteo è applicabile la disposizione di cui al secondo
comma dell’art. 9.
Per le raffigurazioni delle parti del Corteo che non rappresentano Contrade
occorre l’assenso dell’Autorità Comunale.
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Fonte canonica KB 03 — Disciplina vigente consolidata ·
righe 2273–2292
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 72
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash c93f485e4e3b…
La Comparsa, che ciascuna Contrada partecipante al Palio ha obbligo di far
intervenire al Corteo in sua rappresentanza, deve essere composta come segue:
Un Tamburino, due Alfieri (giocatori di bandiera), il Duce fiancheggiato da
due Uomini d’Arme, un Paggio porta Insegna recante la bandiera ufficiale della
Contrada, due Paggi Vessilliferi, che recano le insegne delle antiche compagnie
militari, il Fantino montato sul Soprallasso (cavallo di parata) condotto a mano
da un palafreniere, il Barbero (cavallo da corsa) avuto in sorte dalla Contrada,
condotto a mano dal Barbaresco.
Per le Contrade che non corrono, la Comparsa, che anche esse sono obbligate
30
ad inviare al Corteo, manca del Barbero e del Soprallasso.
Tutti i Figuranti sopra indicati, eccezion fatta per il Fantino, debbono avere
idonea prestanza fisica ed essere vestiti coi costumi della rispettiva Contrada,
quali risultano dai bozzetti approvati dall’Autorità Comunale, senza di che la
Comparsa non può essere ammessa al Corteo.
Quest’ultima disposizione vale anche per le bandiere portate dai Figuranti,
i bozzetti delle quali debbono essere sempre sottoposti alla preventiva
approvazione del Comune.
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righe 2293–2327
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 73
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash fccc881d2e0e…
Abrogato con delibera della Giunta Municipale n. 808 del 10.6.1955 ratificata
dal Consiglio Comunale il 20.6.1955 n. 143.
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righe 2328–2334
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 74
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La nota delle persone prescelte a figurare nella Comparsa della rispettiva
Contrada deve essere prodotta al Comune almeno due giorni prima di quello
del Palio, affinché sia dall’Autorità Comunale approvata.
In caso di mancata approvazione totale, o parziale degli elementi proposti, ne
viene dato avviso senza motivazioni al Capitano, il quale è tenuto a provvedere
all’immediata sostituzione ed a presentare al Comune una nuova nota da
concordare.
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righe 2335–2347
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 75
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È vietato alle Contrade di far rappresentare nella Comparsa il Fantino da altro
figurante montato sul Soprallasso, nello sfilamento del Corteo, o di esimersi,
sotto qualsiasi pretesto, di farvi intervenire il cavallo da corsa (Barbero).
Soltanto in casi eccezionali, e cioè quando l’eccessiva irrequietezza del cavallo
desse luogo ad inconvenienti o pericoli, l’Autorità Comunale, udito il parere dei
Deputati della Festa, ha facoltà di disporre che venga condotto direttamente
nella Corte del Podestà.
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righe 2348–2360
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 76
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L’ordine col quale ciascuna Contrada deve partecipare al Corteo, si riassume
come segue:
31
I. Palii ordinari nei quali non si siano avute rinunce di cui all’art. 6.
Precedono le Comparse delle sette Contrade che corrono di diritto,
nell’ordine in cui furono estratte nel sorteggio effettuato per il corrispondente
Palio dell’anno innanzi; seguono le altre tre partecipanti al Palio e quindi
le sette rimanenti, nell’ordine nel quale furono all’uopo sorteggiate
rispettivamente ai sensi degli artt. 22 e 23.
II. Palii ordinari nei quali si siano avute rinunce di cui al citato art. 6.
a) quando le rinunce, per il loro numero, non abbiano dato luogo
al sorteggio previsto dall’ultimo comma del detto art. 6: precedono le
Comparse delle Contrade che corrono di diritto, nell’ordine di estrazione
dell’anno innanzi; seguono quelle delle altre sorteggiate ai sensi dell’art. 22
per completare il numero di dieci, pure nell’ordine di estrazione dell’anno
innanzi; seguono quelle delle altre che corrono di diritto nel corrispondente
Palio dell’anno successivo, nell’ordine venuto a risultare dal sorteggio di cui
all’art. 23 ed infine quelle delle Contrade rinunciatarie, in ordine alfabetico;
b) quando le rinunce per il loro numero abbiano invece dato luogo al
sorteggio previsto dall’ultimo comma del predetto art. 6: precedono le
Comparse delle Contrade che corrono di diritto, nell’ordine di estrazione
dell’anno innanzi; seguono quelle delle altre che hanno acquisito il diritto
di correre, nell’ordine determinato dall’apposito sorteggio di cui all’art.
25; vengono quindi quelle delle Contrade eventualmente rinuncianti,
ma obbligate a partecipare alla corsa, nell’ordine del sorteggio previsto
dall’ultimo comma dell’art. 6 ed infine, in ordine alfabetico, quelle delle
rimanenti sette Contrade rinunciatarie.
III. Palii straordinari ai quali partecipino tutte le Contrade.
Precedono le Comparse delle dieci Contrade che corrono e seguono le
altre sette, nel rispettivo ordine di estrazione di cui all’art. 27.
IV. Palii straordinari ai quali alcune Contrade abbiano rinunciato.
Precedono le Comparse delle dieci Contrade che corrono nell’ordine
di estrazione; seguono quelle delle altre Contrade ammesse al sorteggio
parimenti nell’ordine di estrazione, e vengono infine, in ordine alfabetico, le
Comparse delle Contrade rinunciatarie.
Quando si abbiano Contrade escluse dal partecipare al Palio per punizione,
le relative Comparse, in tutti i casi sopra considerati, debbono essere, in ordine
alfabetico, ultime del Corteo.
L’ordine come sopra stabilito per ogni singolo caso non può essere modificato
per alcun motivo.
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righe 2361–2426
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 77
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La riunione delle Comparse, complete di tutti gli elementi che le compongono,
degli altri gruppi di Figuranti e la formazione del Corteo Storico, si effettuano alle
ore e nei luoghi prescritti dall’Autorità Comunale, a cura di Funzionari ed Agenti
da questa a ciò delegati.
Per dirigerne e disciplinarne lo sfilamento, i compiti sono attribuiti ad un
Maestro di Campo, di cui all’art. 7, il quale, vestito in apposito costume, esplica
le proprie funzioni, coadiuvato da alcuni Rotellini di Palazzo.
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righe 2427–2439
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 78
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È dovere di tutti coloro che sono chiamati a figurare nel Corteo di tenere
un contegno corretto e disciplinato, uniformandosi senza discutere agli ordini
loro impartiti dal Maestro di Campo e dai Rotellini, e di cooperare, in quanto
da ciascuno possa dipendere, alla migliore riuscita di questa parte della
celebrazione.
In particolar modo è loro proibito, durante il percorso nel “Campo” di fumare,
gridare, soffermarsi per parlare con spettatori, prendere bibite od altro, togliersi
il copricapo od altra parte del costume, o portare oggetti che non facciano parte
di questo.
I contravventori sono punibili con la sospensione temporanea o con
l’espulsione a vita da fare parte del Corteo.
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righe 2440–2457
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 79
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Entrando nel “Campo”, dalla Bocca del Casato, al segnale dato con lo sparo
di un mortaretto, il Corteo ha il suo svolgimento nella pista, sino al palco eretto
dinanzi al Palazzo Civico, palco nel quale, dopo avere deposto le armi, le insegne
e gli altri oggetti portati nel Corteo, tutti i Figuranti che non abbiano altri speciali
incarichi debbono ordinatamente prender posto.
Nessun Figurante, sino a quando la corsa del Palio non sia terminata,
può scendere, per qualsiasi motivo o pretesto, dal palco suddetto, sotto pena
dell’immediato allontanamento dalla piazza e delle sanzioni previste nell’ultimo
comma dell’articolo precedente.
33
All’infuori dei Figuranti in costume, nessun altro può accedere e prender
posto nel palco delle Comparse.
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righe 2458–2483
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 80
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Durante lo sfilamento del Corteo, che sarà accompagnato dal suono continuo
del Campanone della Torre del Mangia, dalla Marcia del Palio eseguita dai
Musici Comunali e dagli squilli dei Trombetti di Palazzo, gli Alfieri di ciascuna
Comparsa delle Contrade partecipanti al Palio, dopo aver compiuto l’alzata di
saluto all’ingresso nel “Campo”, al rullo del tamburo debbono eseguire soltanto
quattro sbandierate, e cioè, la prima dinanzi al Palco dei Giudici, la seconda
all’altezza della Fonte Gaia, la terza dinanzi al Palco dei Priori, e la quarta
dinanzi alla Cappella Comunale.
Le sette Contrade che non prendono parte alla corsa dovranno entrate nella
pista una di seguito all’altra senza fermarsi per le, sbandierate d’obbligo di cui
sopra, e dovranno eseguire una sola sbandierata a comando del Maestro di
Campo, non appena saranno tutte e sette sistemate nella pista.
Il Maestro di Campo si avvarrà, per ordinare la sbandierata, di un segnale
fatto eseguire da due Paggetti che sosteranno uno al Palco dei Giudici ed
uno al Palco delle Comparse. Le Contrade saranno sistemate nel semicerchio
compreso tra il Casato e San Martino.
Le medesime eseguiranno l’alzata delle bandiere all’ingresso del “Campo”
(Bocca del Casato) e durante il percorso, prima e dopo la sbandierata,
sventoleranno le bandiere. A sfilamento ultimato, un Alfiere per ogni Contrada
ed il rispettivo Tamburino, sono tenuti a partecipare ad una sbandierata finale
collettiva di fronte al Palazzo Civico, quale omaggio all’Autorità del Comune.
Le sbandierate debbono venire dagli Alfieri eseguite nella maniera tradizionale,
con aggraziati movimenti e giuochi, che diano risalto alla loro abilita, ma senza
eccessivi virtuosismi che richiedano un tempo maggiore di quello stabilito dal
Maestro di Campo, cui spetta il compito d’imporre la cessazione e di segnalare
tutte le infrazioni all’Autorità Comunale, per i provvedimenti disciplinari del
caso.
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righe 2484–2519
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 81
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Terminato, coll’effettuazione della sbandierata collettiva, il Corteo Storico,
mentre dai Valletti del Comune viene portato nel Palco dei Giudici il Palio
da assegnarsi alla Contrada vincitrice, come è disposto in successivi articoli, i
Barberi e i loro Fantini, riuniti nella Corte del Podestà, debbono tenersi pronti
per la corsa.
34
In detta Corte oltre alle persone tassativamente indicate nell’art. 55, per le
prove, è ammessa ad accedere per la sera del Palio, per ciascuna Contrada,
soltanto una persona incaricata di recare il costume che il Fantino deve
indossare per la Corsa e di ritirare quello di parata indossato dal Fantino stesso
nel Corteo.
Il nome di detto incaricato deve essere preventivamente reso noto all’Autorità
Comunale, insieme con quelli dei componenti la Comparsa.
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righe 2520–2546
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 82
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Le Contrade non possono, per alcun motivo (tranne che per assoluta
impossibilità fisica preventivamente accertata, com’è prescritto all’art. 56)
ritirare il proprio cavallo dal Palio, in qualunque fase della celebrazione e quali
che siano gli incidenti che possano verificarsi.
Contravvenendo, le Contrade sono passibili dell’esclusione dai due Palii
successivi, ordinari o straordinari.
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righe 2547–2558
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 83
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Per la corsa del Palio, i Fantini sono tenuti ad indossare il costume della
foggia prescritta dall’art. 61 per le prove, ma il berretto deve essere sostituito
da uno zucchetto metallico, dipinto coi colori della Contrada, per la protezione
della testa.
Ad ogni Fantino è poi consentito l’uso degli speroni e di un nerbo (tendine
di bue) fornito a tutti dal Comune, di tipo uniforme, tanto per incitare
maggiormente il cavallo proprio, quanto per battere ed ostacolare con esso i
Fantini avversari ed i loro cavalli durante il percorso.
I Fantini non possono però fare uso del nerbo suddetto sugli avversari e
loro cavalli sino a che, data la mossa, non abbiano raggiunto il bandierino di
traguardo.
Il nerbo viene consegnato a ciascun Fantino da un Vigile Urbano al momento
dell’uscita dalla Corte del Podestà per recarsi alla mossa.
Nella Corte del Podestà, prima di salire a cavallo, i Fantini debbono essere
perquisiti, per accertare che non rechino seco altri mezzi d’offesa.
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Fonte canonica KB 03 — Disciplina vigente consolidata ·
righe 2559–2589
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 84
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Anche per il Palio la chiamata delle Contrade dalla Corte del Podestà alla
mossa si effettua nella forma stabilita per le prove dal I, II e III comma dell’art.
62.
Per l’ordine d’ingresso e l’occupazione del posto al canapo, debbono
osservarsi le norme seguenti:
L’ordine di presentazione delle Contrade al canapo è indicato da un mezzo
meccanico di cui di seguito si specificano le caratteristiche:
a) il mezzo meccanico di cui trattasi è composto di una vasca serbatoio,
da un tubo a doppia camicia e da dieci sfere, dette comunemente barberi,
di spessa materia (legno e plastilina) con i colori delle Contrade partecipanti
alla corsa.
b) la vasca serbatoio di forma ovoidale dovrà avere una cubatura sei volte
superiore alla cubatura complessiva dei dieci barberi; il tubo a doppia camicia
dovrà essere munito nella parte esterna di dieci fori di diametro leggermente
inferiore a quello dei barberi, in modo che ogni barbero corrisponda
esattamente al relativo foro e tali fori dovranno, ben marcatamente, essere
numerati dal n. 1 al n. 10 ed avranno forma circolare ad eccezione dell’ultimo
segnato col n. 10 che dovrà avere forma quadrata per indicare la Contrada
di rincorsa;
c) i barberi dovranno essere di ugual peso, forma e dimensione.
Il dispositivo sarà tenuto in custodia dall’Amministrazione Comunale e
un Funzionario dell’Amministrazione dovrà consegnare, a tempo debito
ai Signori Deputati della Festa, riuniti nel Palco dei Giudici, tre esemplari del
mezzo meccanico per le tre mosse, completamente separati nelle parti che lo
compongono, nonché trenta barberi, onde procedere alle operazioni necessarie
per l’indicazione dell’ordine delle mosse.
Ognuno dei tre tubi dovrà portare ben visibile il numero che lo distingue e
cioè n. 1, n. 2 e n. 3.
- L’inizio delle operazioni sotto indicate avverrà quando la quarta Contrada
partecipante al Palio entra nel Campo dalla Bocca del Casato. I Signori Deputati
della Festa prenderanno in consegna i tre esemplari e deporranno, con
l’eventuale presenza dei Capitani o Fiduciari, i barberi nella vasca serbatoio,
dieci per ogni vasca e rappresentante ciascuno una delle Contrade che corrono,
36
indi innesteranno il tubo nella vasca, avendo cura di isolare i barberi dal tubo
a mezzo della apposita serranda. Procederanno poi al rimescolamento dei
barberi e, aperta la serranda, lasceranno che i barberi, liberamente defluendo,
si dispongano lungo il tubo chiuso con la doppia camicia.
Tale operazione dovrà essere ripetuta tante volte quante occorrono per
l’approntamento di tutti i tre tubi; compiuta tale operazione si applicheranno
i sigilli a mezzo di apposita impiombatura, disinnestando la vasca serbatoio.
I tubi sigillati verranno disposti ciascuno nella propria cassetta in attesa del
segnale che indica l’uscita dei Fantini dal Cortile del Podestà.
Quando i Fantini, montati sui rispettivi cavalli ed avviati alla mossa,
raggiungeranno l’altezza della curva del Casato, si estrarrà il tubo della prima
mossa, contraddistinto dal n. 1 e si toglieranno i sigilli. Facendo ruotare la
camicia si porrà in evidenza l’ordine di presentazione per la 1a mossa.
Immediatamente sarà dettato al Funzionario Comunale, incaricato di
trascrivere detto ordine su tre moduli predisposti, l’ordine di presentazione
delle Contrade al canapo, nel modo stesso in cui queste vengono indicate dalla
numerazione impressa sul tubo, e cioè la Contrada il cui barbero andrà a porsi
nel foro contraddistinto col n. 1 andrà a collocarsi al primo posto e cosi via per i
rimanenti barberi fino a quello di rincorsa. Compilati i tre elenchi i detti Deputati
cureranno che un esemplare, in busta chiusa, venga rimesso al Mossiere, altro
al Sindaco, mentre il terzo resterà a disposizione degli stessi Deputati della Festa
o dei Signori Capitani per opportuna conoscenza.
Qualora la prima mossa non risulti valida l’operazione sarà ripetuta col tubo
contraddistinto dal n. 2 e così via per la terza col tubo contraddistinto dal n. 3.
Ove le tre mosse non siano sufficienti e si debba procedere a successive
partenze l’ordine di queste sarà quello della prima, seconda e terza mossa, ma
invertito.
- Terminato il Palio il dispositivo sarà consegnato dai Signori Deputati della
Festa all’Amministrazione Comunale per la custodia.
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righe 2590–2678
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 85
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Abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 3.6.1952.
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righe 2679–2691
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 86
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Salva ogni particolare disposizione espressamente riferentesi alla corsa del
Palio, sono applicabili a tutto quanto concerne lo svolgimento della corsa stessa
le norme che disciplinano l’effettuazione delle prove, norme contenute negli
artt. 41, penultimo e ultimo comma, 54 ultimo comma, 57, 59, 60, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69 e 70.
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righe 2692–2701
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 87
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash c729540ae469…
Quando la mossa sia stata valida ed i Giudici della Vincita abbiano emesso il
loro inappellabile verdetto sull’esito della corsa, il Palio viene subito consegnato
dal Rappresentante l’Autorità Comunale e dai Deputati della Festa al Capitano
della Contrada vincitrice, il quale provvede a farlo prendere da persona di sua
fiducia e a farlo trasportare nella sede della Contrada stessa nella festevole
forma tradizionale.
La bandiera della Contrada vincitrice, salutata dagli squilli dei Trombetti,
viene subito esposta ad una finestra centrale del primo piano del Palazzo
Comunale e vi rimane anche per l’intero giorno successivo.
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righe 2702–2716
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 88
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 1afa9f516cbe…
È proibito qualunque partito, o accordo diretto a far vincere il Palio ad una
piuttosto che ad un’altra Contrada.
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righe 2717–2723
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 89
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In caso di pioggia che si verifichi durante lo sfilamento del Corteo Storico,
o che, anche cadendo in precedenza, abbia resa la pista impraticabile o
pericolosa, l’Autorità Comunale, udito il parere dei competenti propri uffici, dei
Deputati della Festa e dei Capitani delle Contrade partecipanti alla corsa, ha
facoltà di rimandare il Palio al giorno successivo e di rinviarlo ulteriormente, se
ciò fosse reso necessario dal permanere delle avverse condizioni atmosferiche.
All’Autorità Comunale è pure riservata facoltà di rinviare, in accordo con
l’Autorità di P.S. l’effettuazione del Palio, per motivi che interessino l’ordine
pubblico.
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righe 2724–2738
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 90
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash c6e8eebbb9d1…
Qualora nel Palco dei Giudici sorgessero, durante o dopo la corsa,
contestazioni o diverbi tra coloro che sul Palco stesso prendono posto, la forza
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pubblica potrà intervenire soltanto quando il Sindaco o uno dei Deputati della
Festa lo richieda.
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righe 2739–2756
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 91
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 332a547b9dcb…
Nei sette giorni successivi a quello nel quale il Palio sia stato effettuato, i Deputati
della Festa devono rimettere all’Assessore Delegato una particolareggiata
relazione in merito all’organizzazione ed all’intero svolgimento del Palio stesso,
segnalando ogni circostanza che meriti rilievo o che richieda provvedimenti.
La relazione dei Deputati della Festa è l’unico documento sulla base del
quale l’Assessore Delegato procede alle conseguenti proposte.
Della relazione debbono far parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori
della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti entro il
termine perentorio di cinque giorni successivi al Palio, termine entro il quale
i Deputati possono sentire i Priori e/o i Capitani delle Contrade, il Mossiere o,
su sollecitazione del Sindaco, il Comandante della Polizia Comunale, nonché i
Fantini su specifici atti.
Non sono acquisibili né utilizzabili per la relazione dei Deputati della Festa
documenti, fotografie e filmati effettuati con ogni mezzo tecnico, che siano
anonimi.
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righe 2757–2782
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 92
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 569a8d0ab5fb…
Tanto per le corse ordinarie, quanto per quelle straordinarie, alla Contrada
vincitrice è dal Comune assegnato in premio un Palio (Drappellone di seta
dipinto) dal quale la Festa ha tratta la sua denominazione.
Secondo la tradizione, esso reca in alto, per la corsa del 2 luglio, l’immagine
di Maria Santissima che si venera nella Chiesa di Provenzano e per quella del
16 agosto, l’immagine di Maria Vergine Assunta in cielo. Reca poi sempre la
data della corsa, lo stemma della Balzana, eventualmente insieme agli altri due
del Comune, gli stemmi degli antichi Terzieri della Città e quelli del Sindaco in
carica e delle dieci Contrade che corrono.
Quanto alla parte allegorica, nei Palii ordinari, qualora il Comune non
creda di prescriverne il soggetto, è libero il pittore di proporlo, mentre per i
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Palii straordinari, che possono avere anche foggia diversa, oltre la data e le
figurazioni araldiche sopra indicate deve farsi in modo preminente riferimento
alla circostanza, od all’avvenimento per cui la corsa è stata effettuata, affinché
possa costituire un autorevole documento storico.
Il Drappellone è solennemente trasportato, per il Palio del 2 luglio, nella Chiesa
di S. Maria in Provenzano, e per quello del 16 agosto, in Duomo, rispettivamente
prima della prova generale e prima della terza prova e vi rimane esposto fino a
quando deve venire issato sul Carroccio, per il Corteo Storico.
AI trasferimento prendono parte le Rappresentanze del Comune e del
Magistrato delle Contrade, i Deputati della Festa, i Priori, il Tamburino e due
Alfieri delle diciassette Contrade, tutti precedentemente riuniti presso il Palazzo
Comunale.
Il Palio rimane in proprietà della Contrada vincitrice, la quale però ha l’obbligo
di restituire entro l’anno al Comune il piatto d’argento, che lo sormonta.
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righe 2788–2830
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 93
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash cb3b1370afc1…
La pittura del Palio o Drappellone di cui all’articolo precedente è
commissionata dall’Amministrazione Comunale all’artista scelto dalla stessa.
L’Amministrazione Comunale può indire di volta in volta, ove lo ritenga
necessario, un concorso nel rispetto di termini che assicurano al concorrente
almeno trenta giorni per la presentazione del bozzetto ed al vincitore del
concorso almeno sessanta giorni per l’esecuzione dell’opera.
Il compito di stabilire le modalità del concorso spetta alla Giunta Comunale,
la quale nomina anche la Commissione preposta a giudicare i bozzetti presentati
ed a designare il vincitore.
La Commissione giudicatrice sarà composta oltre che dal Sindaco, o da
un Assessore da lui delegato, che la presiede, da quattro membri, di cui uno
designato dal Magistrato delle Contrade.
Avvenuta la scelta tutti i bozzetti ritenuti idonei saranno esposti al pubblico.
Per motivi di opportunità o di urgenza la pittura del Palio può essere
commissionata direttamente dalla Giunta Comunale ad un artista di fiducia.
40
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righe 2831–2864
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 94
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash ecec2395a70d…
Oltre il Palio o Drappellone di seta dipinto, di cui ai precedenti articoli il
Comune, secondo la tradizione; assegna a favore della Contrada vincitrice un
premio consistente in:
a) n. 70 monete d’argento riproducenti monete dell’antica Repubblica
Senese, per il Palio del 2 luglio;
b) n. 50 monete d’argento riproducenti monete dell’antica Repubblica
Senese, per il Palio del 16 agosto.
Per le corse straordinarie l’Amministrazione Comunale stabilisce volta per
volta se sia da assegnare anche il premio in denaro ed in quale misura.
Alla Contrada vincitrice viene poi dal Sindaco rilasciata una attestazione
ufficiale della vittoria conseguita e dell’avvenuta sua iscrizione nel registro
generale, che si conserva presso l’Archivio del Comune.
Certificato analogo viene rilasciato al Fantino.
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righe 2865–2885
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 95
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash ce6a488af5c1…
Al proprietario del cavallo vincitore il Comune assegna in premio, tanto per
i Palii ordinari che straordinari, una bandiera di seta recante lo stemma della
Città e la data della corsa e corrisponde poi anche un premio in denaro, il cui
ammontare viene di volta in volta stabilito.
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righe 2886–2897
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 96
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash b02e5c4c3242…
Per le infrazioni documentate alle disposizioni contenute nel presente
Regolamento, nei riguardi delle quali non sia già specificatamente stabilita
la sanzione relativa e per altre mancanze che, sebbene non contemplate nel
Regolamento medesimo, abbiano tuttavia recato pregiudizio, o danno, alla
preparazione, allo svolgimento o al decoro del Palio, le Contrade sono passibili,
a seconda della gravità dell’infrazione o della mancanza commessa delle
seguenti punizioni:
a) Censura;
b) Deplorazione;
41
c) Esclusione dal partecipare ad uno o più Palii, ordinari e straordinari,
sino ad un periodo massimo di dieci anni, fermo rimanendo l’obbligo di far
intervenire la Comparsa al Corteo Storico.
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righe 2903–2928
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 97
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 91314107f576…
La punizione delle Contrade rientra nella competenza esclusiva,
dell’Amministrazione Comunale.
L’Assessore Delegato, basandosi esclusivamente sulla Relazione dei Deputati
della Festa, notifica alle Contrade gli addebiti, motivati con apposito atto,
per i comportamenti che possono avere violato il presente Regolamento. Alla
contestazione degli addebiti è allegata la documentazione su cui la stessa si
fonda.
Le Contrade, tramite gli Onorandi Priori o i loro delegati hanno comunque
diritto di consultare la Relazione dei Deputati della Festa e di estrarre copia della
medesima e di tutti gli allegati ivi compresa eventuale documentazione filmata
e/o fotografica, acquisita nei modi di cui all’art. 92, per tutto quanto è connesso
e collegato all’addebito formulato dall’Assessore Delegato.
A pena di decadenza le Contrade nei sette giorni successivi alla notifica
dell’addebito hanno facoltà di far pervenire documenti e memorie a propria
difesa.
L’Assessore Delegato presa visione degli eventuali documenti e scritti
difensivi delle Contrade valuta, con motivata decisione, se archiviare l’addebito
o proporre i provvedimenti sanzionatori che ritiene opportuni.
Nei dieci giorni successivi alla eventuale notifica della proposta di sanzione,
a pena di decadenza, le Contrade possono far pervenire alla Giunta Comunale
memorie difensive con eventuali allegazioni probatorie.
Tutti gli scritti, i documenti, le fotografie e i filmati che le Contrade possono
produrre devono avere esclusivamente natura difensiva diversamente non
verranno acquisiti.
La Giunta Comunale, senza la partecipazione dell’Assessore delegato, e
dopo aver preso visione delle proposte di sanzione e delle eventuali memorie
difensive, delibera con contestuale motivazione da notificarsi alle Contrade
interessate.
42
Avverso le delibere della Giunta Comunale che devono essere adottate entro
la chiusura dell’anno contradaiolo (30 novembre di ogni anno) non è ammesso
alcun tipo di ricorso.
Qualora entro i cinque Palii successivi a quello in cui una Contrada è incorsa
nella sanzione prevista al punto a) dell’articolo precedente la medesima
Contrada incorra per altre tre volte in analoga infrazione, alla stessa verrà
applicata automaticamente la sanzione della deplorazione.
Qualora entro i nove Palii successivi a quello in cui una Contrada è incorsa
nella sanzione di cui al punto b) dell’articolo precedente, la medesima
Contrada incorra per altre due volte in analoga infrazione, alla stessa verrà
applicata automaticamente la sanzione dell’esclusione dalle prove e dal Palio
immediatamente successivi.
Di ogni punizione che sia stata inflitta ad una o più Contrade deve essere
data comunicazione scritta al Magistrato delle Contrade.
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righe 2929–2994
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 98
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 24fbec62f37a…
Per le infrazioni regolamentari o per altre mancanze commesse dai Fantini si
applicano, a seconda della loro gravità, le seguenti punizioni:
a) Diffida;
b) Ammonizione;
c) Esclusione per un tempo determinato o a vita, dal montare cavalli di
Contrade tanto per le prove quanto per il Palio.
L’Assessore Delegato, basandosi esclusivamente sulla Relazione dei Deputati
della Festa, notifica ai Fantini gli addebiti, motivati con apposito atto, per i
comportamenti che possono avere violato il presente Regolamento. Alla
contestazione degli addebiti è allegata la documentazione su cui la stessa si
fonda.
I Fantini, tramite gli Onorandi Priori o i loro delegati hanno comunque diritto
di consultare la Relazione dei Deputati della Festa e di estrarre copia della
medesima e di tutti gli allegati ivi compresa eventuale documentazione filmata
e/o fotografica, acquisita nei modi di cui all’art. 92, per tutto quanto è connesso
e collegato all’addebito formulato dall’Assessore Delegato.
A pena di decadenza i Fantini nei sette giorni successivi alla notifica
dell’addebito hanno facoltà di far pervenire documenti e memorie a propria
difesa.
43
L’Assessore Delegato presa visione degli eventuali documenti e scritti difensivi
dei Fantini valuta, con motivata decisione, se archiviare l’addebito o proporre i
provvedimenti sanzionatori che ritiene opportuni.
Nei dieci giorni successivi alla eventuale notifica della proposta di sanzione,
a pena di decadenza, i Fantini possono far pervenire alla Giunta Comunale
memorie difensive con eventuali allegazioni probatorie.
Tutti gli scritti, i documenti, le fotografie e i filmati che i Fantini possono
produrre devono avere esclusivamente natura difensiva diversamente non
verranno acquisiti.
La Giunta Comunale, senza la partecipazione dell’Assessore Delegato e
dopo aver preso visione della proposta di punizione e delle eventuali memorie
difensive, delibera con contestuale motivazione da notificarsi ai Fantini
interessati.
Avverso le delibere della Giunta Comunale, che debbono essere adottate
entro la chiusura dell’anno contradaiolo (30 novembre di ogni anno), non è
ammesso alcun tipo di ricorso.
Qualora entro quattro Palii effettivamente disputati e successivi a quello in
cui un Fantino è incorso nella sanzione prevista alla precedente lettera a), il
medesimo incorra per altre tre volte in analoga infrazione, gli verrà applicata
automaticamente la sanzione dell’ammonizione. Ogni ulteriore sanzione di cui
alla lettera a) irrogata allo stesso Fantino nello stesso periodo di Palii di cui sopra
effettivamente disputati comporterà l’applicazione dell’ammonizione per ogni
ulteriore diffida.
La sanzione prevista dalla lettera a) del presente articolo, si applica, con
gli stessi richiami temporali del comma precedente, in occasione delle prove
previste dal comma 4 dell’art. 38 e dal comma 3 dell’art. 52 del presente
Regolamento.
Qualora entro tre Palii effettivamente disputati e successivi a quello in
cui un Fantino sia incorso nella sanzione prevista al punto b) del presente
articolo, il medesimo incorra in analoga infrazione, allo stesso verrà applicata
automaticamente la sanzione dell’esclusione dalle prove e dal Palio
immediatamente successivo.
Le sanzioni, previste nei punti a) e b) del comma 1 del presente articolo,
decadono automaticamente se il Fantino per 5 anni consecutivi, dalle sanzioni
44
sopra richiamate, non risulta presente né per le prove, né per il Palio.
Di ogni punizione che si sia inflitta ad uno o più fantini deve essere data
comunicazione scritta al Magistrato delle Contrade.
Art. 99bis
A cura dell’Amministrazione Comunale deve essere istituita e costantemente
aggiornata una raccolta delle delibere di Giunta Comunale concernenti
l’applicazione delle sanzioni. Ciò al fine di costituire un indirizzo sanzionatorio di
riferimento nell’esercizio delle funzioni regolamentari, i cui scostamenti devono
essere adeguatamente motivati.
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righe 2995–3093
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 99
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 085d338e4987…
Quando si tratti di infrazioni per le quali sia già prevista nel presente
Regolamento la penalità dell’esclusione di Fantini o di Contrade dal partecipare
al Palio in corso, o di mancanze non contemplate espressamente, ma di tale
gravità da rendere necessaria tale esclusione, il provvedimento viene adottato
d’urgenza dall’Autorità Comunale, tanto per i Fantini, quanto per le Contrade,
sentiti i Deputati della Festa o il Mossiere ed ha immediata esecuzione, sempre
che il provvedimento di sospensione del Fantino sia comunicato prima della
rassegna di cui all’art. 58 ultimo comma. Se comunicato successivamente la
sospensione avrà effetto per il Palio o i Palii successivi.
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righe 3094–3107
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 100
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 2738c46caa1c…
Agli effetti punitivi l’Ente Contrada è responsabile dei deliberati del proprio
Seggio, nonché degli ordini impartiti dal Priore o da chi ne eserciti le funzioni e
dal Capitano, o suoi coadiutori, per tutto ciò che concerne la Festa dei Palio.
È altresì responsabile del contegno della propria Comparsa, del Fantino e
dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti
o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni
atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della
celebrazione in qualunque suo momento, tenuto conto del carattere indubbio
di continuità che collega le fasi preparatorie, di svolgimento e di conclusione
della celebrazione del Palio.
L’Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle
punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della
Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
45
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righe 3108–3134
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 101
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 0aa31cc72eb5…
Ogni disposizione o provvedimento che si rendesse necessario adottare per
circostanze o fatti inerenti alle operazioni preparatorie, od allo svolgimento delle
prove, o del Palio, che non siano previsti nel presente Regolamento, rientra nelle
competenze dell’Autorità Comunale, uditi i Deputati della Festa ed occorrendo,
i Capitani delle Contrade partecipanti alla corsa.
Nei casi d’urgenza e ove manchi la presenza del Rappresentante l’Autorità
Comunale, i Deputati della Festa sono autorizzati a provvedere, salvo riferirne
al Sindaco con speciale rapporto.
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righe 3135–3148
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 102
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 40a4b0e05520…
Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento che
non abbiano specifico riferimento ai vari organi del Comune, si precisa che essa
è di competenza della Giunta Comunale là dove si parla di Amministrazione
Comunale, mentre rientra nelle competenze del Sindaco, di chi per legge lo
sostituisce, o dei suoi delegati, tutto quanto il Regolamento stesso demanda
all’Autorità Comunale.
Con l’espressione “Veterinario Comunale” è indicato il medico veterinario
che l’Amministrazione Comunale nomina per l’espletamento delle funzioni
previste dal presente Regolamento. L’Assessore Delegato viene nominato dal
Sindaco con apposito atto, e svolge il ruolo attraverso ordinanze.
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righe 3149–3164
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 103
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 7b1e20eb588e…
Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l’approvazione da parte del
Consiglio Comunale e la sua pubblicazione all’albo pretorio per il periodo di
quindici giorni.
Ogni modificazione rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, udito
il Magistrato delle Contrade.
- Disponibilità documentale
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Fonte canonica KB 03 — Disciplina vigente consolidata ·
righe 3165–3175
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 104
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash ae05918598a3…
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento restano abrogati
quello approvato in data 18 ottobre 1906, con le successive modifiche, ed ogni
altra disposizione contraria.
46
ALLEGATI
Allegato A
ELENCO DELLE 17 CONTRADE
Con l’indicazione dello stemma e dei colori
TERZIERE DI CITTÀ
NOBILE CONTRADA DELL’AQUILA
Stemma - Fondo oro. Un’aquila bicipite nera, coronata di antico, recante negli
artigli scettro, spada e globo imperiale, caricata di un sole radioso con la scritta
U.I (Umberto I) in caratteri maiuscoli romani azzurri.
Colori - Giallo oro liste nere e turchine.
CONTRADA DELLA CHIOCCIOLA
Stemma - Di bianco, alla Chiocciola passante su manto erboso, seminato di
rose di Cipro partite di bianco e di rosso, alternate dalle lettere romane “U” e
“M” di azzurro.
Colori - Giallo e rosso in parti uguali con liste azzurre.
CONTRADA CAPITANA DELL’ONDA
Stemma - Fondo argento recante un delfino coronato alla reale, natante in
mare azzurro.
Colori - Bianco e celeste in parti uguali.
CONTRADA DELLA PANTERA
Stemma - Una pantera rampante al naturale, coronata all’antica, con uno
stemma a fondo bianco, partito di rosso e bianco nell’angolo superiore sinistro,
recante l’iniziale U (Umberto I).
Colori - Rosso e celeste in parti uguali listato di bianco, greca sul perimetro di
colore celeste e bordo rosso a completamento.
CONTRADA DELLA SELVA
Stemma - Fondo argento. Un rinoceronte, passante al naturale, al piede di
una quercia fogliata di verde, al cui tronco figurano trofei di caccia, sormontata
da un sole radioso, d’oro, caricato dalla iniziale “U” in campo azzurro.
Colori - Verde e arancio con liste bianche.
48
CONTRADA DELLA TARTUCA
Stemma - Fondo oro. Una tartaruga sopra un terreno al naturale in campo
d’oro sparso di nodi di Savoia d’azzurro alternati con fiori di margherita al
naturale.
Colori - Giallo e turchino in parti uguali.
TERZIERE DI S. MARTINO
CONTRADA PRIORA DELLA CIVETTA
Stemma - Fondo bianco. Una civetta in maestà al naturale su ramo d’olivo,
con ramoscello fogliato verde e olive nere, coronata all’antica ed ai lati due
scudetti a fondo azzurro con le iniziali U e M (Umberto I e Margherita di
Savoia).
Colori - Nero e rosso con liste bianche.
CONTRADA DEL LEOCORNO
Stemma - Fondo argento. D’argento al Leocorno rampante, al naturale, su
base erbosa di verde, alla bordatura di azzurro caricata dal seguente motto
“Humberti Regis Gratia”.
Colori - Bianco e arancione con liste azzurre.
NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO
Stemma - Fondo azzurro. Una conchiglia sormontata da una corona alla
Granducale, con due rami di corallo, moventi dall’orecchio della valva, e con
un pendaglio formato da tre nodi di Savoia d’oro diviso da due rose di Cipro,
una rossa a destra e l’altra d’argento a sinistra.
Colori - Un campo di azzurro con figure araldiche d’oro e di rosso in parti uguali
e minori dello smalto del campo.
CONTRADA DELLA TORRE
Stemma - Fondo oro con elefante con gualdrappa rossa, divisa da una croce
bianca, che sostiene sul dorso una torre cimata con un pennoncello rosso
crociato di bianco.
Colori - Color rosso cremisi con liste bianche e blu.
CONTRADA DI VALDIMONTONE
Stemma - Fondo oro contornato di bianco. Montone rampante in campo
oro sormontato da una corona ducale e avente, in alto a sinistra, dalla parte
49
cui è volto il Montone, su di un cantone azzurro, una “U” maiuscola romana
sormontata dalla Corona Reale.
Colori - Rosso e giallo listati di bianco.
TERZIERE DI CAMOLLIA
NOBILE CONTRADA DEL BRUCO
Stemma - Fondo oro. Un bruco coronato alla granducale su un ramoscello
fogliato di verde con rosa rossa e boccio rosso, sopra l’animale croce di Savoia
inquartata di rosso e argento.
Colori - Giallo e verde con liste turchine.
CONTRADA DEL DRAGO
Stemma - Un drago verde, in campo argento, coronato all’antica, con ali
spiegate, recante nella branca destra e poggiante sull’ala un pennoncello
azzurro con la lettera U (Umberto I) in oro, sormontata da corona reale. Sulla
bandiera lo stemma è rappresentato dal solo drago coronato, di colore giallo, e
dal pennoncello sopra descritto.
Colori - Rosa antico e verde - variamente combinati - con liste gialle).
IMPERIALE CONTRADA DELLA GIRAFFA
Stemma - Una giraffa tenuta da un moro vestito alla turca, con uno scudo
rosso a forma appuntata, cimato da un’aquila dal volo abbassato sormontante
due medaglioni posti uno sopra l’altro, circondati: il primo da corona di quercia,
il secondo da una corona d’alloro, il tutto d’oro, caricati l’uno dalla corona
imperiale e l’altro dal fascio littorio addestrato dalla leggenda in nero. Il tutto su
base erbosa e sormontato da una lista azzurra svolazzante in capo e recante la
scritta “UMBERTUS I DEDIT”.
Colori - Bianco e rosso distribuiti in parti uguali.
CONTRADA SOVRANA DELL’ISTRICE
Stemma - Un istrice fermo sopra un ristretto di terreno, al naturale, in campo
d’argento sormontato da una corona all’antica d’oro e accompagnato da due
rose di Cipro, con capo di rosso alla croce bianca ottagona ed in punta un nodo
di Savoia d’azzurro.
Colori - Fondo bianco con arabeschi rossi, neri e blu in proporzione uguali.
50
CONTRADA DELLA LUPA
Stemma - Fondo paesaggio naturale. Una lupa coronata all’antica allattante
due bambini uno dei quali tiene ritta un’asta con la fiamma svolazzante
troncata di nero e di bianco, inquadrata in una bordatura di croci sabaude
composta d’argento, o di bianco, e di rosso, ciascun pezzo carico di una crocetta
dell’uno nell’altro.
Colori - Bianco e nero con liste arancio.
NOBILE CONTRADA DELL’OCA
Stemma - Fondo oro. Un’oca recante al collo un nastro azzurro con appesa
la croce di Savoia, coronata alla reale, passante su terrazza di verde fiorita di
margherite.
Colori - Bianco e verde con liste rosse.
EMBLEMI DELLE 17 CONTRADE
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
51
Allegato B
SCHEMA DEL CORTEO STORICO
I° GRUPPO
6 Mazzieri del Comune
1 Vessillifero del Comune a cavallo con palafreniere
4 Comandatori
18 Tamburini di Palazzo
12 Trombetti del Comune con chiarine d’argento
30 Musici di Palazzo con strumenti musicali
67 Vessilliferi della Città, Potesterie, Terre e Castelli dell’antico Stato Senese
1 Vessillifero, 1 Tamburino, 3 Balestrieri della città di Massa Marittima
1 Vessillifero, 1 Tamburino, 4 Arcieri della Città di Montalcino
II° GRUPPO
Vessillifero del Capitano del Popolo
3 Paggi del Capitano del Popolo, recanti targa, elmo e spada del Capitano
Capitano del Popolo a cavallo con palafreniere
3 Gonfalonieri dei Terzi a cavallo con palafreniere
3 Centurioni dei Terzi a cavallo con palafreniere
3 Capitani delle Masse dei Terzi a cavallo con palafreniere
III° GRUPPO
Rappresentanza dello Studio Senese
2 Tamburini
1 Vessillifero
1 Rettore
4 Docenti
4 Studenti
IV° GRUPPO
Corporazioni delle Arti
1 Vessillifero della Mercanzia
3 Magistrati della Mercanzia
2 Tamburini del Popolo
52
6 Rappresentanti del popolo di ciascuna Contrada preceduti dal Vessillifero che
inalbera l’insegna dell’Arte caratteristica di ogni Contrada:
Aquila - Notai
Bruco - Setaioli
Chiocciola - Cuoiai
Civetta - Calzolai
Drago - Banchieri
Giraffa - Pittori
Istrice - Fabbri
Leocorno - Orafi
Lupa - Fornai
Nicchio - Vasai
Oca - Tintori
Onda - Falegnami
Pantera - Speziali
Selva - Tessitori
Tartuca - Maestri di Pietra
Torre - Battilana
Valdimontone - Mercanti di seta
Vº GRUPPO
1 Paggio Porta - Masgalano
2 Paggi di scorta
VIº GRUPPO
Comparse delle 10 Contrade partecipanti alla Corsa
Tamburino
2 Alfieri giocatori di bandiera
Duce con due uomini d’arme
Paggio Maggiore porta insegna con due Paggi vessilliferi
Fantino sul Soprallasso (Cavallo da parata) con Palafreniere
Barbero (Cavallo da corsa) recato alla briglia dal Barbaresco
VIIº GRUPPO
12 Paggi del Comune recanti festoni di alloro
53
VIIIº GRUPPO
Comparse delle 7 Contrade non partecipanti alla Corsa
Tamburino
2 Alfieri giocatori di bandiera
Duce con due uomini d’arme
Paggio Maggiore porta insegna con due Paggi vessilliferi (seguono altri 6 gruppi
simili)
IXº GRUPPO
6 Cavalieri con palafreniere delle Contrade soppresse: Gallo, Leone, Orso,
Quercia, Spadaforte, Vipera
Xº GRUPPO
Vessillifero dei Balestrieri Capitano dei Balestrieri
2 Tamburini
4 Pavesari
4 Balestrieri con balestra grande
16 Balestrieri con balestruccio
XIº GRUPPO
Capitano di Giustizia a cavallo con palafreniere
4 Fanti di scorta armati di roncone
XIIº GRUPPO
Carroccio trainato da quattro buoi
4 Bovari
Sul Carroccio prendono posto: I quattro di Balia
1 inserviente porta Palio
1 valletto che suona la Martinella
6 Trombetti
8 Fanti di scorta al Carroccio, armati di roncone
XIIIº GRUPPO
6 Cavalieri con palafreniere di alcune antiche famiglie nobili senesi:
D’Elci Pannocchieschi, Piccolomini, Salimbeni, Salvani, Tolomei, Ugurgieri
XIVº GRUPPO
6 Paggi del Comune recanti un festone di alloro.
54
INDICE ANALITICO ALFABETICO
A
Abrogazione
- di precedenti norme, 105.
Accordi
- o partiti diretti a far conseguire la vittoria ad una determinata Contrada -
divieto, 89.
Adesione
- delle Contrade ai Palii straordinari, 2.
- esclusione delle non aderenti dai sorteggi, 29.
Adunanze
- dei Priori e Capitani, 11.
- per i sorteggi preparatori relativi ai Palii ordinari e per la proposta di nomina
del Mossiere, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 32 e 33.
- per i sorteggi preparatori relativi ai Palii straordinari, 27, 29, 30, 32 e 33.
- per la scelta ed assegnazione a sorte dei cavalli, 35, 36, 45, 46, 48 e 51.
- per la rassegna dei Fantini ingaggiati dalle Contrade per il Palio, 58.
Alfieri
- numero di due prescritto per la Comparsa del Corteo Storico, 73.
- alzata di saluto e sbandierate durante lo sfilamento del Corteo Storico, 81 e
Amministrazione Comunale
- sua competenza, 103.
Ammonizione
- vedasi la voce Punizioni.
Annunci al pubblico
- dei Palii ordinari e straordinari, 3.
- dei sorteggi delle Contrade, 20 e 27.
Assegnazione dei cavalli alle Contrade
- quando si effettua, 34.
- modalità e sorteggi relativi, 47 e 48.
- diritti e doveri delle Contrade per il cavallo avuto in sorte e penalità relative,
- divieto di assegnazione di altro cavallo anche in caso di morte, 50.
- divieto di sostituzione e penalità, 50.
- risoluzione degli incidenti sorti durante l’assegnazione dei cavalli, 51.
- divieto di ritiro del cavallo dal Palio, 83.
Assessore Delegato
- relazione dei Deputati della Festa, 92.
- punizioni di Contrade e Fantini, 98, 99 e 101.
- nomina, 103.
Astensione
- delle Contrade dall’esperimento della sorte per i Palii ordinari, 6.
56
esclusione delle astenute dai sorteggi, 29.
Attrezzatura del “Campo” per le corse del Palio
spettanza del Comune, 34.
Autonomia
delle Contrade, 9.
Autorità Comunale
provvedimenti d’urgenza, 100.
sua competenza, 103.
B
Bandiere delle Contrade
divieto di riproduzione, esposizione e diffusione, 9.
esposizione di quelle delle Contrade partecipanti al Palio, 26 e 28.
approvazione dei bozzetti da parte del Comune, 73.
esposizione di quella della Contrada vincitrice, 88.
Barbaresco
notifica nominativo al Comune, 17.
presenza all’assegnazione dei cavalli, 48.
accompagnamento del cavallo alle prove, 54.
accesso nella Corte del Podestà per le prove, 55.
accesso nella Corte del Podestà per il Palio, 82.
partecipazione al Corteo Storico, 73.
Barbero
obbligo di far parte della Comparsa nel Corteo Storico, 73 e 76.
casi di esenzione dall’obbligo suddetto, 76.
vedasi anche le voci Assegnazione dei cavalli alle Contrade e Morte del
cavallo.
Briglia
definizione, 57.
C
Canapi
- modo di chiamata delle Contrade ai canapi per la mossa, 62.
- ordine di presentazione per le prove, 62.
- ordine di presentazione per il Palio, 85.
- abbassamento da parte del Mossiere, per il Palio, 65.
- quando deve cambiarsi l’ordine di presentazione delle Contrade alla mossa,
Capitano
58
Commissari
loro nomina nelle Contrade e durata delle funzioni, 10.
Commissione Veterinaria
per reperimento cavalli, 37.
vedasi la voce Veterinario Comunale.
Commissioni
per reperimento cavalli, 37.
dei Deputati della Festa, vedasi la voce Deputati della Festa.
dei Giudici della Vincita, 70.
per i concorsi riguardanti la pittura del Palio (Drappellone di seta), 94.
Comparsa
rappresentanza delle Contrade nel Corteo Storico, 72.
composizione per il Corteo Storico, 73.
obbligo delle Contrade di presentare l’elenco dei componenti all’Autorità
Comunale, 75.
doveri dei Figuranti durante lo sfilamento del Corteo Storico e la corsa del
Palio, 79, 80 e 81.
punizioni, 79, 80 e 81.
vedasi anche la voce Corteo Storico.
Compensi
ai proprietari dei cavalli prescelti, a titolo di noleggio, 38.
ai Fantini ingaggiati dal Comune per le prove di scelta dei cavalli, 43.
Fantini, prova generale, vedasi la voce Premio.
Concorso
per la pittura del Palio (Drappellone di seta), 94.
Consegna del Palio
al Capitano della Contrada vincitrice, 88.
Consiglio Comunale
deliberazione per i Palii straordinari, 2.
approvazione del Regolamento del Palio e modificazioni successive, 104.
Contrade
autonomia, 9.
divieto di riproduzione, esposizione e diffusione delle loro insegne, bandiere,
stemmi, imprese, costumi e raffigurazioni singole e collettive, 9.
alto patrocinio del Comune, 9.
nomina di Commissari per la temporanea reggenza dell’Amministrazione e
ricostituzione del Seggio, 10.
rapporti collettivi e singoli con l’Amministrazione Comunale, 11, 12, 13, 14, 17
e 18.
punizioni, 9, 49, 50, 56, 83, 97, 98 e 100.
responsabilità dell’Ente Contrada agli effetti punitivi, 101.
Corte del Podestà
accesso per la presentazione, scelta e assegnazione dei cavalli, 36.
59
- posto che vi occupano i cavalli, 54 e 87.
- accesso in occasione delle prove, 55.
- accesso in occasione del Palio, 82.
Corteo Storico
- determinazione dell’ordine delle Comparse nei Palii ordinari, 22, 23, 24, 25 e
- determinazione dell’ordine delle Comparse nei Palii straordinari, 27 e 29.
- significato, 72.
- composizione di ogni Comparsa, 73.
- costumi delle Comparse, 73.
- rispondenza ai bozzetti approvati dall’Autorità Comunale, 73.
- approvazione dell’Autorità Comunale per le persone che vi prendono parte,
divieto di far rappresentare il Fantino da altro Figurante, 76.
esclusione del Barbero, 76.
ordinamento del Corteo, 77.
riunione delle Comparse, direzione e disciplina, 78.
svolgimento e doveri dei Figuranti, 79 e 80.
sbandierate, 81.
Costumi delle Contrade
divieto di riproduzione, esposizione e diffusione, 9.
D
Date
- dei Palii ordinari, 1.
Deplorazione
- vedasi la voce Punizioni.
Deputati della Festa
- nomina e attribuzioni, 7.
- partecipazione alla presentazione, scelta e assegnazione dei cavalli, 35.
- parere sul rinvio delle corse di prova per la scelta dei cavalli, 44.
- partecipazione all’adunanza per la scelta dei cavalli, 45.
- partecipazione alla assegnazione dei cavalli, 48.
- parere sugli incidenti sorti durante la scelta e assegnazione dei cavalli, 51.
- parere sul rinvio o soppressione delle prove, 53.
- accesso alla Corte del Podestà per le prove, 55.
- partecipazione alla rassegna dei Fantini, 58.
- parere sull’esclusione del Barbero dal Corteo Storico, 76.
- consegna del Palio alla Contrada vincitrice, 88.
- parere sul rinvio del Palio, 90.
- relazione sullo svolgimento del Palio, 92.
- loro competenza per i provvedimenti non previsti dal Regolamento, 102.
60
Diffida
vedasi la voce Punizioni.
Direzione e soprintendenza
dei Palii ordinari e straordinari, 7.
Diritto delle Contrade
a partecipare ai Palii ordinari, 4 e 5.
Drappellone (Palio)
vedasi la voce Palio (Drappellone).
Duce
Figurante che deve far parte di ciascuna Comparsa nel Corteo Storico, 73.
E
Esclusione
Fantini
prove per la scelta dei cavalli, 43.
ingaggio da parte delle Contrade di quelli per le prove e per il Palio, 58.
divieto di ingaggio di quelli aventi punizioni in corso, 59 e 87.
età minima, 59.
rischi nelle corse di prova e nel Palio, 60 e 87.
obbligo di indossare il costume della Contrada, 61 e 84.
mezzi per incitare i cavalli, 43, 61 e 84.
dipendenza e obblighi dei Fantini, 63 e 87.
doveri alla mossa, 64 e 87.
obbligo di compiere i tre giri della pista, o comunque di correre sino al
segnale del termine della corsa, 66 e 87.
divieto di trattenersi reciprocamente e di percuotersi per le prove, 67 e 87.
obbligo di portarsi fuori gara, in caso di eccessiva deficienza di velocità del
cavallo, 68 e 87.
caduta e possibilità di tornare a cavalcare, 69 e 87.
premio per la prova generale, 71.
partecipazione al Corteo Storico, 73.
divieto di farsi rappresentare nel Corteo Storico, 76.
perquisizione prima del Palio, 84.
consegna del nerbo e suo uso, 84.
certificato attestante la vittoria conseguita, 95.
Fiduciari del Capitano
61
- loro nomina e funzioni - casi di ineleggibilità, 17 e 18.
- divieto di trattenersi nella pista e presso i canapi, 63.
Figuranti
- che debbono far parte della Comparsa di ciascuna Contrada nel Corteo
Storico, 73.
- loro doveri durante lo sfilamento del Corteo Storico e la corsa del Palio, 73,
78, 79, 80 e 81.
- obbligo di preventiva comunicazione del loro nomi all’Autorità Comunale,
Giudici della Vincita
nomina, 7.
inappellabilità del loro verdetto, 70 e 88.
Giunta Comunale
nomina dei Deputati della Festa, 7.
nomina dei Commissari nelle Contrade, 10.
nomina della Commissione reperimento cavalli per la tratta, 37.
nomina della Commissione per il concorso per la pittura del Palio
(Drappellone), 94.
sua competenza per l’applicazione delle sanzioni disciplinari alle Contrade e
ai Fantini, 98, 99 e 100.
sua competenza per l’applicazione delle norme regolamentari, 103.
I
Imprese e insegne delle Contrade
- divieto di riproduzione, esposizione e diffusione, 9.
Incompatibilità
- per il caso di proprietari, o presentatori di cavalli, che partecipano
all’adunanza per la scelta, 45.
Ineleggibilità
- alla carica di Capitano, 15.
- alla carica di Fiduciari (coadiutori del Capitano), 17.
Infrazioni al Regolamento
- vedasi la voce Punizioni.
Ispettori della Pista
- nomina e attribuzioni, 7.
- rapporti, 92.
62
L
Lotterie e pubblici concorsi
Maestro di Campo
- nomina, 7.
- dirige e disciplina il Corteo storico, 78 e 79.
- vigilanza sulle sbandierate, 81.
Magistrato di Biccherna
- Bando 21 gennaio 1720, 4 e 6.
Magistrato delle Contrade
- richiesta di Palii straordinari, 2.
- adesioni delle Contrade ai Palii straordinari, 2.
- segnalazioni per la nomina dei Deputati della Festa, 7.
- parere sulla nomina dei Commissari nelle Contrade, 10.
- terna per la nomina dei Commissari, 10.
- rapporti collettivi delle Contrade col Comune, 11.
- palco per assistere al Palio, 19.
- veterinario di fiducia, 50.
- designazione di un membro della Commissione giudicatrice per il concorso
del Palio (Drappellone), 94.
- comunicazione delle punizioni inflitte alle Contrade e ai Fantini, 98 e 99.
- suo intervento per le modificazioni al Regolamento del Palio, 104.
Monete antiche
- riproduzione da darsi in premio alla Contrada vincitrice del Palio, 95.
Mortaretto (sparo del),
- per la chiamata delle Contrade alla mossa, 41 e 62.
- per il segnale di mossa non valida, 65.
- per l’arrivo della Contrada vincitrice al bandierino di traguardo, 70 e 87.
Morte del cavallo
- la Contrada che ne sia colpita perde il diritto di partecipare al Palio, 50.
Mossa
- per le prove di scelta dei cavalli, 41.
- ordini per le prove, 62.
- validità e segnali relativi, 65.
- ordini della mossa per il Palio, 85.
Mossiere
- adunanza dei Capitani delle Contrade partecipanti al Palio per la proposta,
partecipazione all’adunanza per la scelta dei cavalli, 45.
autorità sui Fantini, 63.
giudizio inappellabile sulla validità della mossa, 65 e 87.
relazione dei Deputati della Festa, 92.
N
Nerbo (tendine di bue)
consegna e suo uso, 84.
O
Ordinanze
Paggetti
- assegnazione dei cavalli alle Contrade, 48.
Paggi Vessilliferi
- numero di due prescritto per ciascuna Comparsa nel Corteo Storico, 73.
Paggio porta insegna
- partecipazione al Corteo Storico, 73.
Palafreniere
- partecipazione al Corteo Storico, 73.
Palchi
- per sorteggi riguardanti l’assegnazione dei cavalli alle Contrade, 48.
- per le Comparse delle Contrade e per gli altri Figuranti del Corteo Storico, 80.
Palco dei Giudici
- persone che vi sono ammesse, 19.
- ripetizione sul Palco dei Giudici dei segnali di mossa non valida, 65 e 87.
- contestazioni e diverbi che vi si manifestino, 91.
Palco del Magistrato delle Contrade
- persone che vi sono ammesse, 19.
Palio (Drappellone)
- foggia, figurazioni e allegorie, 93.
- concorso per la pittura e Commissione giudicatrice, 94.
Palii ordinari
- data, 1.
- annuncio al pubblico, 3.
- numero delle Contrade partecipanti e loro determinazione, 4.
64
adunanza dei Capitani delle Contrade che vi partecipano, 30.
oggetto di tale adunanza, 32.
votazioni, poteri disciplinari del Presidente e processo verbale, 33.
Palii straordinari
quando si corrono, 2.
annuncio al pubblico, 3.
scelta delle Contrade che vi partecipano, 4.
la partecipazione a quelli straordinari non modifica i diritti delle Contrade per
i Palii ordinari, 5.
adunanza dei Capitani delle Contrade partecipanti, 30.
oggetto di tale adunanza, 32.
votazioni, poteri disciplinari del Presidente e processo verbale, 33.
Partecipazione delle Contrade
ai Palii ordinari e straordinari, 4.
Partiti
divieto, 89.
Patrocinio
del Comune sulle Contrade, 9.
Penalità
vedasi la voce Punizioni.
Pennacchiera
vedasi la voce Briglia.
Pioggia
rinvio o soppressione delle singole prove, 44 e 53.
rinvio del Palio, 90.
Pittura del Palio
vedasi la voce Palio (Drappellone).
Premio
al Fantino vincitore della prova generale, 71.
alla Contrada vincitrice del Palio, 93 e 95.
al proprietario del cavallo vincitore, 96.
Presentazione dei cavalli
quando si effettua, 34.
ogni proprietario può presentare più di un cavallo, 37.
obblighi dei proprietari dei cavalli presentati e di quelli scelti, 38.
individuazione dei cavalli presentati e loro registrazione, 39.
Priore
rapporti col Comune, 13.
sostituisce il Capitano, 14.
esercizio delle funzioni di Priore e sua sostituzione col Vicario, o con un
membro del Seggio espressamente delegato, 18.
Proprietari dei cavalli
norme per la presentazione, 37 e 38.
65
obblighi, 38.
rischi, 38.
compenso a titolo di noleggio, 38.
bandiera al proprietario del cavallo vincente, 96.
vedasi anche la voce Assegnazione dei cavalli alle Contrade.
Prova generale
denominazione, 52.
premio al Fantino vincitore, 71.
Prove
obbligo delle Contrade di parteciparvi col cavallo avuto in sorte, 50.
obbligo delle Contrade di provare collettivamente i cavalli, 52.
numero delle prove, 52.
prove individuali, 52.
rinvio, 53.
invio dei cavalli, 54.
esonero da singole prove, 56.
come debbono parteciparvi i cavalli, 57.
divieto di fasciature e di somministrazione di sostanze eccitanti, 57.
chiamata ai canapi e ordini per la mossa, 62.
vincita delle prove, 70.
premio al Fantino vincitore della prova generale, 71.
Prove regolamentate
scelta e partecipazione cavalli, 37.
Pubblici concorsi e lotterie
divieto, 8.
Punizioni
delle Contrade, 9, 49, 50, 56, 83, 97, 98, 100 e 101.
dei Fantini, 64, 67, 68, 69, 79, 87, 99 e 100.
dei Figuranti, 79 e 80.
R
Raffigurazioni singole e collettive delle Contrade
- divieto di riproduzione, esposizione e diffusione, 9.
Rapporti delle Contrade col Comune
- collettivi, 11.
- singoli, 18.
Regolamento per il Palio
- approvazione, pubblicazione e modificazioni, 104.
- abrogazione delle norme precedenti, 105.
Relazione dei Deputati della Festa
- tempi e documenti per la presentazione, 63 e 92.
- punizioni di Contrade e Fantini, 98 e 99.
66
Responsabilità
dell’Ente Contrada, agli effetti punitivi, 101.
del Capitano per la presentazione del cavallo, 57.
Ricorrenze religiose
che, secondo la tradizione, vengono solennizzate con le corse del Palio, 1.
Ricorsi
contro le deliberazioni di nomina del Capitano, 16.
contro le punizioni inflitte alle Contrade, 98.
contro le punizioni inflitte ai Fantini, 99.
Rinuncia delle Contrade
al diritto di partecipare ai Palii ordinari, 6 e 21.
divieto di rinunce condizionate, 6.
esclusione delle rinuncianti dai sorteggi, 29.
Rischi
dei cavalli, 38.
dei Fantini, 60.
Ritiro del cavallo dal Palio
divieto, 83.
Rotellini di Palazzo
cooperazione nella direzione e disciplina del Corteo Storico, 78 e 79.
S
Sbandierate
da parte degli Alfieri durante la sfilata del Corteo Storico, 81 e 82.
Scelta dei cavalli
quando si effettua, 34.
corse di prova per la scelta, 41.
formazione delle batterie da parte dei Capitani, 42.
esecuzione delle corse di prova, 44.
adunanza per la scelta dei cavalli, 45 e 46.
eliminazione e numerazione, 46 e 47.
ritiro dei cavalli non scelti, 47.
risoluzione degli incidenti sorti durante la scelta dei cavalli, 51.
Seggio
notifica al Comune della elezione e delle variazioni, 12.
Sindaco
presiede le adunanze per i sorteggi, 20 e 27.
sostituisce i Capitani assenti, 21 e 27.
pubblica il risultato dei sorteggi, 22 e 23.
suoi poteri per la disciplina delle adunanze, 33.
riceve la relazione e i rapporti dei Deputati della Festa, 92 e 102.
sua competenza per le punizioni alle Contrade, 98.
67
sua competenza per le punizioni ai Fantini, 99.
sua competenza in genere, 103.
Soccorsi ai Fantini in caso di cadute
divieto di aiuto per rimontare a cavallo, 69 e 87.
compito delle squadre delle Associazioni di assistenza, 69.
Soprallasso
partecipazione al Corteo Storico, 73.
Soprintendenza e Direzione
dei Palii ordinari e straordinari, 7.
Sorteggio delle Contrade per i Palii ordinari
annuncio al pubblico, 20.
convocazione dei Capitani, 20.
validità dell’adunanza, 20.
operazioni di estrazione, 21, 22, 23 e 25.
estrazione delle Contrade rinuncianti, 6 e 25.
esposizione delle bandiere delle Contrade partecipanti al Palio, 26.
esclusione delle Contrade rinuncianti, 29.
Sorteggio delle Contrade per i Palii straordinari
annuncio al pubblico, 27.
convocazione dei Capitani, 27.
operazioni di estrazione, 27.
esposizione delle bandiere delle Contrade partecipanti al Palio, 28.
esclusione delle Contrade che non hanno aderito, 29.
Sostituzione del cavallo
divieto e penalità, 50.
Stemmi delle Contrade
divieto di riproduzione, esposizione e diffusione, 9.
T
Tamburino
- Figurante che deve far parte di ciascuna Comparsa nel Corteo Storico, 73.
- servizio alla mossa per la tratta, 41.
- chiamata delle Contrade dalla Corte del Podestà alla Mossa per le prove e
per il Palio, 62.
- segnalazione mossa valida per le prove ed il Palio, 65.
- segnalazione arrivo per le prove ed il Palio, 70.
Tratta dei cavalli
- vedasi le voci Assegnazione dei cavalli alle Contrade e Presentazione dei
cavalli.
Trombetti di Palazzo
- annunciano l’inizio e il termine delle adunanze per l’estrazione delle
Contrade per i Palii ordinari, 21.
68
idem di quelli per i Palii straordinari, 27, 28 e 33.
salutano le bandiere delle Contrade estratte per i palii ordinari, 26.
idem per i Palii straordinari, 28.
annunciano l’inizio e la fine delle operazioni di assegnazione dei cavalli, 48.
salutano la bandiera della Contrada vincitrice, 88.
U
Uomini d’Arme
Valletti del Comune
recano il Palio nel Palco dei Giudici, 82.
Verrocchio
postazione del Mossiere, 41 e 65.
Veterinario Comunale
partecipazione alla presentazione dei cavalli, 35.
scelta e visita cavalli, 37, 38 e 45.
partecipazione all’adunanza per la scelta dei cavalli, 45.
Collegio Veterinario, 50.
parere sull’esonero dei cavalli dalle singole prove, 56.
nomina, 103.
Veterinario di Contrada
notifica nominativo al Comune, 17.
Veterinario di fiducia del Magistrato delle Contrade
vedasi la voce Magistrato delle Contrade.
Vicario
quando sostituisce il Priore, 18.
idem il Capitano, 14.
Vice-Barbaresco
notifica nominativo al Comune, 17.
Vincita
delle prove, 70.
del Palio, 87 e 88.
Vittorie
riportate dalle Contrade e dai Fantini – registro comunale e rilascio di
attestazioni, 95.
69
ITER NORME REGOLAMENTARI
Nell’adunanza della Giunta Comunale e dei 18.10.1906 venne originariamente
approvato il “Regolamento per l’esecuzione delle tradizionali Corse dal Palio
nella Piazza dal Campo”. Articoli successivamente modificati o integrati:
Articoli Modifiche A TT O
Integrazioni
Organo Data
5 Mod. G.M. 9.2.1911
9 Integr. G.M. 9.2.1911
9bis Aggiunto G.M. 13.8.1919
13 Integr. G.M. 9.2.1911
13 Integr. G.M. 13.8.1919
37 Mod. G.M. 24.8.1946
42 Integr. Podestà 20.5.1935
54 Integr. G.M. 9.8.1945
58 Integr. G.M. 7.9.1920
60 Mod. G.M. 11.8.1945
63 Integr. Podestà 2.8.1938
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 5.2.1949 venne
approvato il nuovo “Regolamento per il Palio”, entrato in vigore il 20.2.1949.
Il Regolamento è tuttora in vigore con le seguenti modificazioni, integrazioni e
abrogazioni:
Modifiche
Articoli A TT O
Integrazioni
Organo Numero Data
2 Mod. C.C. 233 ‘10.3.1970
2 Mod. C.C. 172 24.2.1981
2 Mod. e Integr. C.C. 99 17.6.2019
4 Mod. C.C. 233 10.3.1970
7 Integr. C.C. 172 24.2.1981
7 Mod. C.C. 426 23.5.1985
7 Mod. e Integr. C.C. 99 17.6.2019
71
Modifiche
Articoli A TT O
Integrazioni
Organo Numero Data
14 Mod. C.C. 426 23.5.1985
15 Mod. C.C. 172 24.2.1981
15 Mod. C.C. 426 23.5.1985
15 Mod. C.C. 99 17.6.2019
17 Integr. C.C. 172 24.2.1981
17 Mod. C.C. 426 23.5.1985
17 Mod. e Integr. C.C. 99 17.6.2019
19 Integr. C.C. 172 24.2.1981
19 Mod. C.C. 426 23.5.1985
19 Mod. C.C. 99 ‘17.6.2019
21 Mod. C.C. 464 19.5.1980
22 Mod. e Integr. C.C. 464 19.5.1980
22 Mod. C.C. 426 23.5.1985
26 Integr. C.C. 464 19.5.1980
27 Mod. C.C. 233 10.3.1970
27 Mod. e Integr. C.C. 464 19.5.1980
28 Integr. C.C. 464 19.5.1980
29 Mod. C.C. 233 10.3.1970
29 Mod. C.C. 464 19.5.1980
34 Mod. C.C. 426 23.5.1985
36 Mod. C.C. 172 24.2.1981
37 Mod. C.C. 165 25.5.1957
37 Mod. C.C. 172 24.2.1981
37 Mod. e Integr. C.C. 355 29.3.1988
37 Mod. C.C. 87 27.2.1991
37 Mod. C.C. 91 23.3.1993
37 Mod. e Integr. C.C. 99 17.6.2019
38 Mod. e Integr. C.C. 172 24.2.1981
72
Modifiche
Articoli A TT O
Integrazioni
Organo Numero Data
38 Mod. C.C. 87 27.2.1991
38 Mod. C.C. 91 23.3.1993
38 Mod. e Integr. C.C. 99 17.6.2019
39 Integr. C.C. 28 27.2.1998
40 Abrogato C.C. 99 17.6.2019
41 Integr. C.C. 172 24.2.1981
43 Mod. C.C. 202 29.7.1959
43 Mod. Commissario 1146 11.1.1968
43 Mod. C.C. 426 23.5.1985
45 Mod. C.C. 344 28.3.1972
45 Mod. C.C. 172 24.2.1981
47 Mod. C.C. 172 24.2.1981
48 Mod. e Integr. C.C. 172 24.2.1981
50 Mod. C.C. 66 25.5.1983
50 Mod. e Integr. C.C. 99 17.6.2019
53 Mod. Commissario 1146 11.1.1968
54 Mod. C.C. 172 24.2.1981
56 Mod. C.C. 99 17.6.2019
57 Mod. C.C. 355 29.3.1988
58 Mod. C.C. 66 25.5.1953
58 Mod. C.C. 344 28.3.1972
59 Mod. C.C. 344 28.3.1972
59 Mod. C.C. 172 24.2.1981
59 Mod. C.C. 426 23.5.1985
59 Mod. C.C. 99 17.6.2019
60 Mod. C.C. 99 17.6.2019
61 Mod. C.C. 172 24.2.1981
62 Mod. C.C. 216 15.6.1957
73
Modifiche
Articoli A TT O
Integrazioni
Organo Numero Data
63 Mod. e Integr. C.C. 172 24.2.1981
63 Mod. e Integr. C.C. 99 17.6.2019
64 Mod. C.C. 172 24.2.1981
64 Mod. C.C. 99 17.6.2019
65 Mod. C.C,. 993 13.12.1965
65 Mod. Commissario 1146 11.1.1968
66 Mod. C.C. 172 24.2.1981
70 Mod. C.C. 99 17.6.2019
71 Mod. C.C. 172 24.2.1981
73 Mod. C.C. 172 24.2.1981
73 Mod. C.C. 426 23.5.1985
74 Abrogato C.C. 143 20.6.1955
75 Mod. C.C. 172 24.2.1981
77 Mod. C.C. 233 10.3.1970
78 Mod. C.C. 99 17.6.2019
81 Mod. C.C. 505 31.8.1964
82 Mod. C.C. 172 24.2.1981
85 Mod. C.C. 111 3.6.1952
85 Abrogato C.C. 111 3.6.1952
85 Mod. e Integr. C.C. 99 17.6.2019
91 Mod. C.C. 99 17.6.2019
92 Integr. C.C. 172 24.2.1981
92 Mod. C.C. 426 23.5.1985
92 Mod. C.C. 355 29.3.1988
92 Mod. C.C. 146 10.8.1999
92 Mod. e Integr. C.C. 99 17.6.2019
92 Integr. C.C. 224 28.11.2019
93 Mod. C.C. 172 24.2.1981
74
Modifiche
Articoli A TT O
Integrazioni
Organo Numero Data
93 Mod. C.C. 99 17.6.2019
94 Mod. C.C. 233 10.3.1970
94 Mod. C.C. 172 24.2.1981
94 Mod. C.C. 99 17.6.2019
95 Mod. C.C. 172 24.2.1981
97 Mod. C.C. 344 28.3.1972
97 Mod. C.C. 172 24.2.1981
98 Mod. C.C. 344 28.3.1972
98 Mod. C.C. 172 24.2.1981
98 Mod. C.C. 426 23.5.1985
98 Mod. C.C. 146 10.8.1999
98 Mod. e Integr C.C. 99 17.6.2019
99 Mod. C.C. 344 18.2.1972
99 Mod. C.C. 464 19.5.1980
99 Mod. C.C. 172 24.2.1981
99 Mod. C.C. 426 23.5.1985
99 Mod. C.C. 146 10.8.1999
99 Mod. e Integr. C.C. 99 17.6.2019
99bis Ins. C.C. 146 10.8.1999
100 Mod. C.C. 344 28.3.1972
100 Mod. C.C. 146 10.8.1999
100 Mod. C.C. 224 28.11.2019
101 Mod. C.C. 344 28.3.1972
101 Mod. C.C. 355 29.3.1988
101 Mod. C.C. 146 10.8.1999
103 Mod. C.C. 172 24.2.1991
103 Integr. C.C. 146 10.8.1999
75
APPENDICE
NORME INTERPRETATIVE
Norma interpretativa artt.
43, terzo comma
61, primo comma
84, primo comma
del Regolamento per il Palio
Ad interpretazione dell’art. 43 e dell’art. 61 si precisa che nel termine
“berretto” possa anche essere ricompreso il “Cap protettivo”, seppure nel rispetto
della foggia tradizionale del berretto, così come nell’art. 84 il termine “zucchetto
metallico” possa intendersi come “zucchetto di foggia tradizionale”.
Si precisa, altresì che rimane facoltà dei singoli Fantini indossare corpetti
protettivi del busto, ferma restando la necessità di indossare il costume della
foggia tradizionale come prescritto dall’art. 61.
Norma interpretativa art. 57
L’art. 57 del Regolamento per il Palio dà la definizione di briglia specificando
che per briglie deve intendersi: l’insieme dei finimenti (testiera, imboccatura e
redini).
Anche in “Equitazione” viene usato impropriamente il termine filetto o briglia
per indicare l’insieme della imboccatura, della sua testiera e delle sue redini.
Volendo invece approfondire l’argomento da un punto di vista tecnico va
precisato che:
comportano due imboccature: un filetto ed un morso;
sottogola, montanti del filetto ed eventualmente del morso, capezzina con
montanti;
bachelite o cuoio, che si mette in bocca al cavallo e che agisce sulla connessura
delle labbra e l’orlo esterno delle barre;
materiale sintetico che, fissata ad una parte dell’imboccatura, consentono di
“guidare” o dirigere il cavallo in una determinata direzione.
Quello che interessa all’Amministrazione non è tanto un chiarimento delle
definizioni tecniche, bensì occorre precisare ciò che sulla “briglia, così come
specificato all’art. 57, si possa o meno montare per renderla completa, senza la
quale in vari tempi e da più parti è stata giudicata inadeguata o insufficiente.
77
A tal fine si precisa ad interpretazione dell’art. 57 che “è proibito integrare la
briglia con qualsiasi cosa possa provocare dolore o ferire i cavalli”.
Norme interpretative della Mossa
La Mossa è da ritenersi valida quando almeno l’incollatura del cavallo della
Contrada di rincorsa verrà a trovarsi all’altezza del Verrocchino.
La rincorsa può entrare quando il Mossiere ha fatto accedere fra i canapi
la nona Contrada. Il Mossiere può solo fermare la rincorsa stessa qualora
l’allineamento, nel frattempo, fosse stato compromesso o annullare la Mossa
ove, verificando modifiche nell’allineamento, non la ritenesse valida; in caso di
eccessivo indugio ha facoltà di sollecitare l’entrata della rincorsa medesima, e
se vi sia lo spazio necessario la rincorsa potrà essere richiamata ufficialmente.
Il Mossiere deve preoccuparsi che nessuna Contrada cambi posto tra i
canapi, anche, se ovviamente non potrà garantire in modo assoluto che non
avvengano mutamenti. La Mossa, pertanto, può essere valida anche in caso di
spostamenti tra i canapi non rilevati dal Mossiere.
I Fantini che non osservano le suddette disposizioni saranno passibili delle
punizioni previste dagli artt. 64 e 99 del Regolamento per il Palio.
Norma interpretativa art. 92
(approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 17.6.2019)
Si precisa che per documenti anonimi si devono intendere i documenti
cartacei o quelli contenuti su ogni altro supporto informatico, nonché le
fotografie e i filmati ed ogni altra rappresentazione della realtà che sia stata
effettuata con strumenti meccanici, tecnologici o digitali, dei quali non se ne
conosca l’autore.
Norma interpretativa art. 99
(approvata con deliberazione del Consiglio Consiglio n. 99 del 17.6.2019)
Si precisa che la sanzione della diffida viene applicata nel caso in cui
l’Amministrazione Comunale ritenga che il comportamento del Fantino sia
stato una scelta autonoma rispetto alle indicazioni impartite dal Capitano e/o
dai suoi Fiduciari o coadiutori.
78
INDICE GENERALE
Capitolo I Disposizioni fondamentali Pag. 3
(artt. da 1 a 8)
Capitolo II Dei rapporti tra il Comune e le
Contrade e del Capitano “ 5
(artt. da 9 a 19)
Capitolo III Dei sorteggi preparatori e del “ 10
Mossiere (artt. da 20 a 33)
Capitolo IV Della presentazione, scelta ed
assegnazione a sorte dei cavalli “ 15
(artt. da 34 a 51)
Capitolo V Delle corse di prova e dei Fantini “ 23
(artt. da 52 a 71)
Capitolo VI Del Corteo Storico e della corsa “ 30
del Palio (artt. da 72 a 92)
Capitolo VII Dei premi (artt. da 93 a 96) “ 39
Capitolo VIII Penalità e disposizioni finali “ 41
(artt. da 97 a 105)
Allegati “ 48
Indice analitico alfabetico “ 56
Iter norme regolamentari “ 71
Appendice (norme interpretative) “ 77
Finito di stampare nel mese di dicembre 2019
- Disponibilità documentale
- Non documentato dalle fonti
- Efficacia / ruolo storico
- Non documentato dalle fonti
- Presenza nell'annualità successiva
- Non ancora valutato
- Stato della ricerca
- Non documentato dalle fonti
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Fonte canonica KB 03 — Disciplina vigente consolidata ·
righe 3176–4634
Parte III — Regolamento per il Palio › Art. 105
03_KB_Disciplina_Vigente_Consolidata_2026.md · hash 5460e36fe947…